IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II",  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1162,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dai consigli
delle facolta' di medicina veterinaria  e  di  economia  e  commercio
rispettivamente  nelle  sedute  del  19  febbraio 1988 e del 29 marzo
1988;
  Viste  le  delibere del senato accademico adottate nelle sedute del
25 marzo 1988 e del 10 maggio 1988;
  Viste  le  delibere del consiglio di amministrazione adottate nelle
sedute del 18 aprile 1988 e del 23 maggio 1988;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di approvare le modifiche
proposte in deroga al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
sedute del 22 luglio 1988, 16 settembre 1988 e 7 ottobre 1988;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Napoli "Federico II",
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  1076 e 1079 relativi alla scuola di specializzazione
in malattie infettive, profilassi e  polizia  veterinaria,  afferente
alla  facolta' di medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  1076.  - Il numero degli iscritti e' di venti per ogni anno e
complessivamente di quaranta per l'intero corso di studio.
  Art. 1079. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) virologia ed elementi di igiene generale;
   2) microbiologia generale veterinaria ed immunologia;
   3) parassitologia veterinaria;
   4) anatomia patologica delle malattie infettive.
  2› Anno:
   1)  malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (malattie
da batteri, microplasmi e rickttsie);
   2)  malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (malattie
da protozoi);
   3)  malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (malattie
da virus);
   4) chemioterapia.