IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art. 7, comma sesto, il quale prevede assunzioni di personale a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che nell'ambito dei progetti obiettivo in esso indicati, anche per ulteriori esigenze da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in settori specifici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, recante disposizioni in materia di costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, e' stato delegato l'esercizio di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che risulta urgente e necessario intervenire per dare piena e totale attuazione alla legge n. 49/87 che ha introdotto una nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, onde consentire la piena efficienza delle strutture e l'efficacia degli interventi; Vista la proposta avanzata dal Ministero degli affari esteri con nota del 18 luglio 1989, prot. n. 4531/213; Visto l'art. 5, comma secondo, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1. In via sperimentale e per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile per sopravvenute documentate esigenze, e' consentita la costituzione di rapporti a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che per i progetti obiettivo nei settori indicati dall'art. 7, comma sesto, della legge 28 dicembre 1988, n. 554, anche per le esigenze dei servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo.