IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l'art.
7, comma sesto, il quale prevede  assunzioni  di  personale  a  tempo
determinato,  pieno  o  parziale,  oltre che nell'ambito dei progetti
obiettivo  in  esso  indicati,  anche  per  ulteriori   esigenze   da
individuare  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
settori specifici;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127, recante disposizioni  in  materia  di  costituzione  di
rapporto di lavoro a tempo determinato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv.
Remo  Gaspari, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso
Ministro, e' stato delegato l'esercizio di  funzioni  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che  risulta urgente e necessario intervenire per dare
piena e totale attuazione alla legge n. 49/87 che ha  introdotto  una
nuova  disciplina  della  cooperazione italiana con i Paesi in via di
sviluppo, onde consentire  la  piena  efficienza  delle  strutture  e
l'efficacia degli interventi;
  Vista  la  proposta  avanzata dal Ministero degli affari esteri con
nota del 18 luglio 1989, prot. n. 4531/213;
  Visto  l'art.  5,  comma secondo, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
  In  via sperimentale e per un periodo di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile per sopravvenute documentate esigenze, e'  consentita  la
costituzione di rapporti a tempo determinato, pieno o parziale, oltre
che per i progetti obiettivo nei settori indicati dall'art. 7,  comma
sesto,  della  legge  28 dicembre 1988, n. 554, anche per le esigenze
dei servizi nel settore della cooperazione allo sviluppo.