IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento e' ridotto al 10 per cento; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Viste le note del 29 maggio 1989, n. 2005, e del 24 ottobre 1989, n. 4086, del comune di Venezia, con le quali si richiede l'autorizzazione ad assumere vincitori e idonei di vari concorsi; Ritenuto che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilita', il comune di Venezia ha dato attuazione alla prima fase del processo di mobilita' richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo cosi' avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilita'; In considerazione delle ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla necessita' di gestire numerose attivita' in relazione alla funzionalita' del comune di Venezia; Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare la predetta amministrazione a procedere alle richieste assunzioni, cosi' come specificate in dispositivo; Decreta: Il comune di Venezia e' autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989: A - 1) dieci educatori assistenti all'infanzia (sesta qualifica funzionale); 2) dieci maestre di scuola materna (sesta qualifica funzionale); B) settantadue idonei dei concorsi a dieci posti di maestra di scuola materna (sesta qualifica funzionale) e a dieci posti di educatori-assistenti (sesta qualifica funzionale) di cui alla lettera A). Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 7 novembre 1989 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI p. Il Ministro del tesoro PAVAN Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 gennaio 1990 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 225