IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  ed, in particolare, l'art. 123, in base al
quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico
degli  enti  e  delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo
testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse  le  tasse  e  le
imposte,  debbono  essere  applicati  sui premi incassati depurati di
un'aliquota per  gli  oneri  di  gestione  determinata  con  apposito
decreto;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  lettera n. 993678 in data 18 dicembre 1989 dell'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  -  ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli
oneri di gestione per l'anno 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  dicembre 1988 con il quale e'
stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai
premi  incassati  e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1989 ai
fini della  determinazione  dei  contributi  che  gravano  sui  premi
stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1988 delle  imprese  di  assicurazione  non  risultano
apprezzabili   variazioni   dell'incidenza  percentuale  delle  spese
generali rispetto ai premi incassati ed ai relativi accessori;
  Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per
il 1989 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;
                               Decreta:
  I  conributi  e  gli  oneri  di  qualsiasi natura e specie, posti a
carico degli enti e delle  imprese  soggetti  alle  disposizioni  del
testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1959,  n.  449,  che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le
imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1990, su  tutti  i
premi  incassati  dalle  imprese  di  assicurazione e riassicurazione
depurati dell'aliquota per oneri di gestione pari al dieci per  cento
dei predetti premi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA