IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio
nazionale;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato  che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge
27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e  che  pertanto,  al  fine  di
affrontare  l'emergenza  di  alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1989, n. 48;
  Vista  la  nota  n. 8951 del 21 giugno 1989 del comune di Canosa di
Puglia con la quale si richiede, per eliminare lo stato di incombente
pericolo  per  la  pubblica e privata incolumita' dovuto ad una fitta
rete di cavita' sotterranee sottostanti l'abitato,  un  finanziamento
di   lire   40.565.000.000   per   la   creazione   di  itinerari  di
attraversamento dell'abitato attualmente interdetto ai mezzi  pesanti
nonche'  L.  170.000.000.000  per la rimozione delle cause di degrado
del sottosuolo;
  Viste  le  risultanze  del  verbale di sopralluogo in data 7 luglio
1989, nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi  idrogeologiche
ha  ravvisato  una  situazione  di diffuso incombente pericolo per la
pubblica e privata incolumita' in ampie zone dell'abitato;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la  necessita'  di  consentire  comunque  un  immediato
intervento teso alla realizzazione  delle  opere  essenziali  per  la
viabilita'  urbana  e  per  la eliminazione dei piu' urgenti pericoli
incombenti;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  un  primo  immediato intervento di cui in
premessa nel comune di  Canosa  di  Puglia  e'  assegnata  al  comune
medesimo la somma di L. 3.000.000.000.