IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  ed in
particolare l'art. 8;
  Vista  la  raccomandazione  T/PGT 10 della Conferenza europea delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), relativa ai principi generali
per  la  locazione di circuiti di telecomunicazioni e la costituzione
di reti internazionali ad uso privato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242  del  16  ottobre
1989,  con  il quale sono stati determinati i canoni per l'affitto di
circuiti analogici e numerici a regime europeo;
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e  la  societa'  SIP  (Societa'  italiana  per  le
telecomunicazioni),  approvata  e  resa  esecutiva  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  marzo  1989  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del  20  novembre
1989,   con  il  quale  le  societa'  Swift  e  Reuter's  sono  state
autorizzate fino al 31  dicembre  1989  a  gestire  proprie  reti  di
telematica  e  sono  state  altresi'  fissate le tariffe di spettanza
dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni;
  Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto, seppure operante, e' tuttora  nella  fase  sperimentale
per  quanto  attiene  all'ambito  internazionale e che non sono state
realizzate  integralmente  le  interconnessioni  tra  le  varie  reti
pubbliche nazionali;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  imprescindibile  di  assicurare,  nel
frattempo, la continuita' e l'efficienza delle singole  reti  private
in  esercizio,  analogamente  a quanto avviene negli altri Paesi CEPT
interessati, ed in attesa che gli organismi internazionali  elaborino
una  definitiva  regolamentazione  della  materia  delle reti private
internazionali di telecomunicazioni;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  rinnovare  fino  al 31
dicembre  1990  l'autorizzazione  concessa  alle  societa'  Swift   e
Reuter's  con  il  citato  decreto  ministeriale  9 marzo 1989, ferme
restando le tariffe attualmente in vigore;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                                Art. 1
  1.  La  societa'  Swift  (Society for worldwide interbank financial
telecomunication) e la societa' Reuter's di Londra sono autorizzate a
gestire  per  il  periodo  dal 1› gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 le
rispettive reti internazionali di telematica ad uso privato.