All'art.   76,  primo  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito
dall'art. 9- ter, comma 1, della legge citata in epigrafe, pubblicato
alla pag. 4 della Gazzetta Ufficiale sopra  indicata  e  ripubblicato
alla pag. 2474 del vol. IX della Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti - annata 1986, dove e'  scritto:  "...  le  pene  di  cui  al
presente   comma,  limitatamente  all'aggiunta  di  saccarosio,  sono
alternative e la multa ridotta di un quarto.", leggasi: "... le  pene
di  cui  al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio,
sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.".