All'art. 76, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'art. 9- ter, comma 1, della legge citata in epigrafe, pubblicato alla pag. 4 della Gazzetta Ufficiale sopra indicata e ripubblicato alla pag. 2474 del vol. IX della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - annata 1986, dove e' scritto: "... le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta di un quarto.", leggasi: "... le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.".