LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista   la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431 con deliberazione  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 presentata dal comune, per la realizzazione del  tratto
di  strada  da  via  Pontiglia  al Ponte le Ponti su area ubicata nel
comune di Livigno, mappale 59, 570, 144, 76, 74, 424, 142, 138,  436,
520,  521,  515,  52,  501,  396,  322,  141,  369,  558,  foglio 30,
sottoposta a vincolo paesaggistico in  forza  della  legge  8  agosto
1985, n. 431, art. 1, lettera d) e decreto ministeriale 7 luglio 1960
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto compresa nell'ambito territoriale n.   2,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985. Si
precisa fino da ora che il successivo  atto  autorizzativo  ai  sensi
della  legge  n.  1497/39  sara' assunto contestualmente e secondo le
procedure seguite per l'art. 81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 617/77;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta,  la  particolare   rilevanza   "pubblica"   dell'opera   in
argomento,   diretta   al  soddisfacimento  di  interessi  "pubblici"
trattandosi  di  arteria  viaria   alternativa   all'unica   via   di
comunicazione  che  non risulta sufficiente a contenere la viabilita'
creando di conseguenza evidenti disagi;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti interessi "pubblici" ad essi sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto  1985,  n.  431,  in  relazione  alle  opere  in
progetto;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico, che gli stessi non
contrastano con quanto proposto;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Livigno, mappali 59, 570, 144, 76, 74, 424, 142,
138, 436, 520, 521,515, 52, 501, 396, 322, 141, 369 e 558, foglio 30,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357  e  nel  Bollettino  ufficiale  della regione
Lombardia, come  previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della  legge
regionale  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di  inviare  al  sindaco  del  comune  di  Livigno copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale: il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, addi' 5 dicembre 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: SANSONETTI