LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n.57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431 con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dal comune, per la realizzazione del tratto di strada da via Pontiglia al Ponte le Ponti su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 59, 570, 144, 76, 74, 424, 142, 138, 436, 520, 521, 515, 52, 501, 396, 322, 141, 369, 558, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera d) e decreto ministeriale 7 luglio 1960 nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto compresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985. Si precisa fino da ora che il successivo atto autorizzativo ai sensi della legge n. 1497/39 sara' assunto contestualmente e secondo le procedure seguite per l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617/77; Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza "pubblica" dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi "pubblici" trattandosi di arteria viaria alternativa all'unica via di comunicazione che non risulta sufficiente a contenere la viabilita' creando di conseguenza evidenti disagi; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi "pubblici" ad essi sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in relazione alle opere in progetto; Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, che gli stessi non contrastano con quanto proposto; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento si procedera' ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno, mappali 59, 570, 144, 76, 74, 424, 142, 138, 436, 520, 521,515, 52, 501, 396, 322, 141, 369 e 558, foglio 30, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovra' tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Milano, addi' 5 dicembre 1989 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: SANSONETTI