IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 23 maggio e 8 giugno 1989 de La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, nonche' il nuovo testo della clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita gia' approvate; Viste le lettere numeri 922546, 922755 e 922756, rispettivamente in data 12 e 26 luglio 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, nonche' il nuovo testo del punto A), della clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate da La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze: condizioni speciali di polizza regolanti l'utilizzo dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per i contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Assicuratrice edile S.p.a.; condizioni speciali di polizza regolanti le riduzioni dei premi da applicare alla tariffa CU-COLL - capitalizzazione finanziaria a premio unico, per le forme collettive - approvata con decreto ministeriale 28 settembre 1982; nuovo testo della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da utilizzare per i soli contratti collettivi emessi in tariffe: 22 FU (3%): capitale differito con controassicurazione, a premio unico (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988); 29 FU (3%): rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico (approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 dicembre 1989 Il Ministro: BATTAGLIA