IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  della  Seconda Universita' degli studi di Roma,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  ottobre
1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia
del 21 ottobre 1988;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' di economia e commercio
del 15 marzo 1989;
  Vista la delibera del senato accademico del 29 marzo 1989;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'8 maggio
1989;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le nuove modifiche proposte
in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma  dell'art.  17
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Roma, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  95,  all'elenco  delle  scuole  dirette  a fini speciali
istituite presso la Seconda  Universita'  degli  studi  di  Roma,  e'
aggiunta  la scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica
applicata.
  Dopo  l'art. 447 sono inseriti gli articoli dal 448 al 457 relativi
alla scuola  diretta  a  fini  speciali  in  dietologia  e  dietetica
applicata come segue:
             Scuola diretta a fini speciali di dietologia
                        e dietetica applicata
  Art.  448.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
dietologia e dietetica applicata presso la Seconda Universita'  degli
studi di Roma.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  personale  qualificato da
affiancare al personale medico per la dietoterapia.
  La  scuola rilascia il diploma di Tecnico di dietologia e dietetica
applicata.
  Art.  449.  -  La  scuola  ha  una  durata  di  tre  anni  e non e'
suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede 400  ore
di   insegnamento   e   di   attivita'  pratiche  guidate  (tirocinio
professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 450. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
del consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia, la facolta' di economia e commercio e l'Istituto nazionale
della nutrizione.
  Art. 451. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   a) primo semestre:
   fisica *;
   statistica medica *;
   biologia generale *;
   anatomia e istologia *;
   chimica e propedeutica biochimica *;
   chimica biologica.
   b) secondo semestre:
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana;
   microbiologia e microbiologia clinica *;
   geografia economica e sociologica;
   tecniche   di   laboratorio   applicate   agli   alimenti  e  alla
alimentazione;
   igiene;
   igiene degli alimenti.
 2› Anno:
   parassitologia;
   fisiologia della nutrizione;
   patologia e fisiopatologia generale *;
   tossicologia alimentare;
   biochimica della nutrizione e del ricambio;
   legislazione alimentare.
 3› Anno:
   dietologia e dietoterapia;
   medicina interna;
   gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;
   malattie del metabolismo e della nutrizione;
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  Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre
scuole dirette a fini speciali.
   malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
   malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
   psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
   merceologia;
   tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.
  Art.  452.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   malattie metaboliche e del ricambio;
   dietoterapia;
   istituto nazionale della nutrizione.
  La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera
del consiglio della scuola, tale da assicurare ad  ogni  studente  un
adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  453.  -  L'attivita'  pratica  comporta,  rispetto al tipo di
patologia presentata dai singoli pazienti, un controllo  accurato  di
tutte   le   norme  dietetiche  relative  sia  all'introito  calorico
quotidiano  che  alle  componenti  che  di  questo  apporto  sono   i
fondamenti costituenti, da stabilire con il personale docente.
  Art.  454.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolte sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste nel  controllo
della composizione, igiene e qualita' degli alimenti, controllo delle
diete, costruzione delle diete in relazione a specifici obiettivi,  e
ha durata di duecentoottanta ore.
  Art.  455.  -  La  frequenza  dei  corsi e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Lo studente per essere ammesso a  sostenere  gli  esami
dell'anno  di  corso  successivo  a  quello  frequentato,  deve  aver
superato tutti gli esami delle discipline relative all'anno di  corso
che fequenta.
  Art. 456. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.  La
commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie.
  Art.  457.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione   di   un   elaborato   su   un   argomento   di   natura
teorico-applicativa  assegnato  almeno  sei  mesi  prima  della  data
dell'esame.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 18 dicembre 1989
                                                           Il rettore