IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria; Visto in particolare l'art. 5 della legge medesima che fa carico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare le aree del territorio nazionale che risultano gia' indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle riconosciute di rilevante interesse per il Paese nelle quali dar corso alla ricerca operativa; Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore; Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1987, che modifica ed integra la delibera dell'8 giugno 1983; Visto il punto 1 della richiamata delibera del CIPE del 22 ottobre 1987 che, tra i minerali dichiarati di rilevante interesse per il Paese, ammette ai benefici previsti dall'art. 9 della legge per la ricerca operativa i minerali di sali alcalini e magnesiaci; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivo decreto del 31 ottobre 1986, che elenca le aree gia' indiziate per la ricerca mineraria operativa; Considerato che alcuni sondaggi per ricerche di idrocarburi eseguiti nel territorio del comune di Strongoli (Catanzaro) hanno accertato la presenza nel sottosuolo di mineralizzazioni a salgemma; Ritenuto di dover integrare l'elenco delle aree gia' indiziate; Considerato che per motivi di mero riferimento geografico e' opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le localita' minerariamente indiziate; Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 23 novembre 1989; Decreta: Articolo unico E' dichiarata indiziata ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l'area riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra, altresi', gli elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983 e del 31 ottobre 1986. Roma, addi' 15 gennaio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 e' il seguente: "Art. 5. - Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'art. 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che risultano gia' indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto art. 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa". Note alle premesse all'articolo unico: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo. - Il D.M. 28 luglio 1983 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983. - Il D.M. 31 ottobre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1987.