IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la  legge  6  ottobre  1982,  n.  752,  recante  norme  per
l'attuazione della politica mineraria;
  Visto in particolare l'art. 5 della legge medesima che fa carico al
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   di
dichiarare  le  aree  del  territorio  nazionale  che  risultano gia'
indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare  per
quelle  riconosciute  di rilevante interesse per il Paese nelle quali
dar corso alla ricerca operativa;
  Vista  la  delibera  del  CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177  del  28  giugno  1983,  che  individua  le
sostanze  minerali  che  rivestono rilevante interesse per il Paese e
indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;
  Vista  la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1› dicembre 1987, che modifica ed
integra la delibera dell'8 giugno 1983;
  Visto  il punto 1 della richiamata delibera del CIPE del 22 ottobre
1987 che, tra i minerali dichiarati di  rilevante  interesse  per  il
Paese,  ammette  ai  benefici previsti dall'art. 9 della legge per la
ricerca operativa i minerali di sali alcalini e magnesiaci;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 28 luglio  1983,  modificato  ed  integrato  con
successivo  decreto  del  31  ottobre  1986,  che elenca le aree gia'
indiziate per la ricerca mineraria operativa;
  Considerato   che  alcuni  sondaggi  per  ricerche  di  idrocarburi
eseguiti nel territorio del comune  di  Strongoli  (Catanzaro)  hanno
accertato la presenza nel sottosuolo di mineralizzazioni a salgemma;
  Ritenuto di dover integrare l'elenco delle aree gia' indiziate;
  Considerato  che  per  motivi  di  mero  riferimento  geografico e'
opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono
le localita' minerariamente indiziate;
  Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle
miniere nella seduta del 23 novembre 1989;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  E'  dichiarata indiziata ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre
1982, n. 752, l'area riportata nella tabella allegata che costituisce
parte  integrante  del  presente decreto e che integra, altresi', gli
elenchi allegati ai decreti ministeriali del 28 luglio 1983 e del  31
ottobre 1986.
   Roma, addi' 15 gennaio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n. 752/1982 e' il
          seguente:
             "Art.  5. - Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE,
          di   cui   all'art.   2,   secondo   comma,   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito
          il Consiglio superiore delle miniere o i competenti  organi
          delle  regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le aree che  risultano
          gia'  indiziate  per le sostanze minerali in generale ed in
          particolare per quelle individuate ai  sensi  del  predetto
          art. 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca
          operativa".
           Note alle premesse all'articolo unico:
             -  Per  il  testo dell'art. 5 della legge n. 752/1982 si
          veda la nota al titolo.
             -  Il  D.M.  28  luglio  1983  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983.
             -  Il  D.M.  31  ottobre  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2  del  3  gennaio
          1987.