IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria; Visto in particolare l'art. 6 della legge medesima che fa carico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare le aree indiziate del territorio nazionale in base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita' di ricerca di base; Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore; Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1987, che modifica ed integra la delibera dell'8 giugno 1983; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivo decreto del 31 ottobre 1986, che elenca le aree gia' indiziate per la ricerca mineraria operativa; Considerato che sono emersi alcuni risultati positivi dalla conclusione della convenzione di ricerca mineraria di base denominata "Sardegna Zona 14 (Preliminare)", stipulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'Ente minerario sardo in data 4 dicembre 1986; Considerato che sono emersi alcuni risultati positivi dalle convenzioni di ricerca mineraria di base denominate "Zona 14 Area della Sardegna Centro-Orientale" e "Il Complesso Granitoide della Sardegna", stipulate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'Ente minerario sardo in data 4 dicembre 1986, attualmente in corso di svolgimento; Considerato che per motivi di mero riferimento geografico e' opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le localita' minerariamente indiziate; Ritenuto opportuno integrare l'elenco delle aree indiziate anche sulla base dei risultati delle ricerche sopra indicate; Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle miniere nella seduta del 23 novembre 1989; Decreta: Articolo unico Sono dichiarate indiziate ai sensi dell'art. 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, addi' 15 gennaio 1990 Il Ministro: BATTAGLIA
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 e' il seguente: "Art. 6. - In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo. - Il D.M. 28 luglio 1983 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983. - Il D.M. 31 ottobre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1987. Nota all'articolo unico: Per il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si veda la nota al titolo.