IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la  legge  6  ottobre  1982,  n.  752,  recante  norme  per
l'attuazione della politica mineraria;
  Visto in particolare l'art. 6 della legge medesima che fa carico al
Ministro  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   di
dichiarare  le  aree  indiziate  del  territorio nazionale in base ai
risultati ottenuti nello svolgimento delle attivita'  di  ricerca  di
base;
  Vista  la  delibera  del  CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177  del  28  giugno  1983,  che  individua  le
sostanze  minerali  che  rivestono rilevante interesse per il Paese e
indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;
  Vista  la delibera del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1› dicembre 1987, che modifica ed
integra la delibera dell'8 giugno 1983;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato del 28 luglio  1983,  modificato  ed  integrato  con
successivo  decreto  del  31  ottobre  1986,  che elenca le aree gia'
indiziate per la ricerca mineraria operativa;
  Considerato   che  sono  emersi  alcuni  risultati  positivi  dalla
conclusione della convenzione di ricerca mineraria di base denominata
"Sardegna   Zona   14   (Preliminare)",   stipulata   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'Ente minerario
sardo in data 4 dicembre 1986;
  Considerato   che  sono  emersi  alcuni  risultati  positivi  dalle
convenzioni di ricerca mineraria di base  denominate  "Zona  14  Area
della  Sardegna  Centro-Orientale"  e  "Il Complesso Granitoide della
Sardegna", stipulate dal Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  con l'Ente minerario sardo in data 4 dicembre 1986,
attualmente in corso di svolgimento;
  Considerato  che  per  motivi  di  mero  riferimento  geografico e'
opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono
le localita' minerariamente indiziate;
  Ritenuto  opportuno  integrare  l'elenco delle aree indiziate anche
sulla base dei risultati delle ricerche sopra indicate;
  Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore delle
miniere nella seduta del 23 novembre 1989;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Sono  dichiarate  indiziate  ai  sensi  dell'art.  6  della legge 6
ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella  tabella  allegata  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Roma, addi' 15 gennaio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Il  testo  dell'art.  6  della  legge  n. 752/1982 e' il
          seguente:
             "Art.   6.   -  In  base  ai  risultati  ottenuti  nello
          svolgimento delle attivita' di ricerca di base, il Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentito
          il parere  del  Consiglio  superiore  delle  miniere,  o  i
          competenti   organi   delle  regioni  a  statuto  speciale,
          dichiara le aree indiziate  per  minerale  con  decreto  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
           Note alle premesse:
             -  Per  il  testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si
          veda la nota al titolo.
             -  Il  D.M.  28  luglio  1983  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983.
             -  Il  D.M.  31  ottobre  1986 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2  del  3  gennaio
          1987.
          Nota all'articolo unico:
             Per il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 si veda
          la nota al titolo.