IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la domanda in data 17 febbraio 1988, con la quale la "Securitalia S.p.a.", con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in alcuni rami danni; Vista la successiva documentazione presentata dalla "Securitalia S.p.a." ad integrazione della suddetta domanda; Vista la lettera n. 902428 in data 2 ottobre 1989, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa in parola; Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989; Vista la lettera n. 903057 in data 19 dicembre 1989, con la quale l'ISVAP ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle modalita' ed alla struttura tramite le quali l'impresa in questione effettuera' il servizio di liquidazione dei sinistri; Decreta: Art. 1. La "Securitalia S.p.a.", con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni nei rami: infortuni; malattia; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; responsabilita' civile generale; perdite pecuniarie di vario genere.