IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle  assicurazioni  contro  i  danni  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP  -  Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  domanda  in  data  17  febbraio  1988,  con  la quale la
"Securitalia S.p.a.", con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione
ad esercitare le assicurazioni in alcuni rami danni;
  Vista  la  successiva  documentazione presentata dalla "Securitalia
S.p.a." ad integrazione della suddetta domanda;
  Vista  la  lettera  n.  902428 in data 2 ottobre 1989, con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha  comunicato  il  proprio parere favorevole
sulla domanda presentata dall'impresa in parola;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 19 ottobre 1989;
  Vista  la  lettera n. 903057 in data 19 dicembre 1989, con la quale
l'ISVAP ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle modalita' ed
alla struttura tramite le quali l'impresa in questione effettuera' il
servizio di liquidazione dei sinistri;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  "Securitalia  S.p.a.",  con  sede  in Milano, e' autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica italiana le  assicurazioni
nei  rami:  infortuni; malattia; incendio ed elementi naturali; altri
danni ai beni; responsabilita' civile generale; perdite pecuniarie di
vario genere.