IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente nazionale per  l'energia  elettrica  e  trasferimento  allo
stesso delle imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n. 36, contenente norme  relative  ai  trasferimenti  all'ENEL  delle
imprese esercenti le attivita' elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n. 138, contenente norme relative agli  indennizzi  da  corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista  la  domanda  in data 11 novembre 1964, prot. n. 2657, con la
quale il comune di Colli a Volturno  (Isernia)  ha  chiesto  all'Ente
nazionale  per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della
sopracitata legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  la  concessione  di
esercizio delle attivita' elettriche a mezzo dei servizi comunali;
  Vista  la  domanda  in  data  10 agosto 1986, prot. n. 4258, con la
quale il sindaco del comune predetto, in  esecuzione  della  delibera
consiliare  n.  36  del  24  giugno 1989, dichiara di rinunciare alla
suddetta richiesta di concessione;
  Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il
trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente
pubblico  con  sede  in  Roma,  del  servizio  comunale di erogazione
dell'energia elettrica;
  Ritenuto  che  il  comune  di Colli a Volturno (Isernia) per quanto
concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra
le  imprese  menzionate  dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati
al servizio  di  erogazione  dell'energia  elettrica  esercitato  dal
comune di Colli a Volturno (Isernia).
  Il   trasferimento  comprende  tutti  i  beni  mobili  ed  immobili
costituenti i complessi dei beni organizzati  di  cui  al  precedente
comma,  nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  gli accessori, le
pertinenze  e  tutto  cio'  che  sia  attinente  all'esercizio  delle
menzionate attivita' cui essi sono destinati.