IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  12  febbraio  1888,  n.  5195,  serie  III per il
riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  1›  marzo  1888,  n. 5247, serie III per
l'applicazione di detta legge;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1976, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del  1›  febbraio
1978,  con  il  quale  si  e'  provveduto a specificare le materie di
competenza degli uffici centrali e  delle  direzioni  compartimentali
dell'Amministrazione   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni  in
attuazione delle disposizioni di cui agli  articoli  11  e  12  della
legge 12 marzo 1968, n. 325;
  Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  concernente  il nuovo
ordinamento del personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ed il relativo trattamento
economico;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il   Sottosegretario   di   Stato  on.  dott.  Giuseppe  Astone  e'
autorizzato  a  firmare  "per  il  Ministro"  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni  la  corrispondenza  concernente gli affari ad esso
delegati ai sensi del successivo  articolo,  esclusa  quella  diretta
alla  Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della
Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  ai
Ministri,   al   Consiglio   di   Stato,  alla  Corte  dei  conti  ed
all'Avvocatura generale dello Stato.