IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico; Visto l'art. 1 della predetta legge, il quale reca ai commi 1 e 3 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; Visto in particolare il comma 9 del richiamato art. 1 il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati i comuni di cui al comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione; Ritenuta la necessita' di svolgere i predetti adempimenti al fine di consentire l'operativita' della legge in questione; Sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989; Sentite le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico; Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Decreta: Art. 1. Area territoriale di applicazione I comuni costieri di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, al cui territorio si riferiscono gli interventi previsti dal presente decreto, sono i seguenti: Friuli-Venezia Giulia (provincia di Trieste) Duino, Aurisina, Muggia, Trieste; (provincia di Gorizia) Grado, Monfalcone, Staranzano; (provincia di Udine) Aquileia, Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, S. Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia, Torviscosa; Veneto (provincia di Venezia) Caorle, Chioggia, Eraclea, Jesolo, S. Michele al Tagliamento, Venezia; (provincia di Rovigo) Porto Tolle, Rosolina, Contarina, Donata, Ariano Polesine; Emilia-Romagna (provincia di Ferrara) Codigoro, Comacchio, Goro; (provincia di Ravenna) Cervia, Ravenna; (provincia di Forli') Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone; Marche (provincia di Pesaro) Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Pesaro; (provincia di Ancona) Ancona, Falconara Marittima, Montemarciano, Numana, Senigallia, Sirolo, Loreto; (provincia di Macerata) Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena; (provincia di Ascoli Piceno) Campofilone, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Pedaso, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, S. Benedetto del Tronto, Altidona, Massignano; Abruzzo (provincia di Teramo) Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto; (provincia di Pescara) Citta' S. Angelo, Montesilvano, Pescara; (provincia di Chieti) Casalbordino, Fossacesia, Francavilla al Mare, Ortona, Rocca S. Giovanni, S. Salvo, S. Vito Chietino, Torino di Sangro, Vasto; Molise (provincia di Campobasso) Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 424/1989 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le societa', le cooperative e le societa' consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le societa', le cooperative e le societa' consortili, che gestiscono le attivita' di cui al comma 1 di proprieta' altrui, per le finalita' di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge. 3. Sono altresi' concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle localita' di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attivita' turistica. Le disponibilita' di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalita' indicate nel comma 9. 4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni. 5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento. 6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attivita' turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' raddoppiato. E' altresi' raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalita' previste dal presente articolo e' costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. 8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, e' istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalita' di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalita' indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimita' dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione. 10. Le iniziative per le quali e' prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge. 11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito puo' essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1. 12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989". - Per il testo del comma 9 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda la nota precedente. Nota all'art. 1: Per il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 424/1989 si veda precedente nota alle premesse.