IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misure di sostegno
per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli  eccezionali
fenomeni  di  eutrofizzazione  verificatisi  nell'anno  1989 nel mare
Adriatico;
  Visto  l'art.  1 della predetta legge, il quale reca ai commi 1 e 3
la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle  attivita'
del  settore  turistico  nei  comuni  costieri  delle  regioni Friuli
Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;
  Visto  in  particolare  il  comma  9 del richiamato art. 1 il quale
prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su  proposta  del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il
Comitato per la difesa del mare  Adriatico  e  le  organizzazioni  di
categoria  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  del  settore
turistico, sono individuati i comuni di cui al comma 1, le priorita',
i   parametri,  le  modalita',  le  procedure  e  i  termini  per  la
concessione dei benefici previsti, nonche'  l'ammontare  delle  quote
poste a disposizione di ciascuna regione;
  Ritenuta  la  necessita' di svolgere i predetti adempimenti al fine
di consentire l'operativita' della legge in questione;
  Sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  16  maggio
1989;
  Sentite  le  organizzazioni  di  categoria  piu'  rappresentative a
livello nazionale del settore turistico;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  turismo e dello spettacolo, di
concerto con il Ministro per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                  Area territoriale di applicazione
  I  comuni  costieri  di  cui  al comma 1 dell'art. 1 della legge 30
dicembre  1989,  n.  424,  al  cui  territorio  si  riferiscono   gli
interventi previsti dal presente decreto, sono i seguenti:
   Friuli-Venezia  Giulia  (provincia  di  Trieste)  Duino, Aurisina,
Muggia,  Trieste;   (provincia   di   Gorizia)   Grado,   Monfalcone,
Staranzano; (provincia di Udine) Aquileia, Carlino, Latisana, Lignano
Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del  Turgnano,  Palazzolo  dello
Stella,   Precenicco,  S.  Giorgio  di  Nogaro,  Terzo  di  Aquileia,
Torviscosa;
   Veneto  (provincia  di Venezia) Caorle, Chioggia, Eraclea, Jesolo,
S. Michele al  Tagliamento,  Venezia;  (provincia  di  Rovigo)  Porto
Tolle, Rosolina, Contarina, Donata, Ariano Polesine;
   Emilia-Romagna  (provincia  di Ferrara) Codigoro, Comacchio, Goro;
(provincia  di  Ravenna)  Cervia,  Ravenna;  (provincia  di   Forli')
Bellaria-Igea   Marina,   Cattolica,   Cesenatico,   Gatteo,   Misano
Adriatico,  Riccione,  Rimini,  S.  Mauro  Pascoli,   Savignano   sul
Rubicone;
   Marche (provincia di Pesaro) Fano, Gabicce Mare, Mondolfo, Pesaro;
(provincia di Ancona)  Ancona,  Falconara  Marittima,  Montemarciano,
Numana,   Senigallia,   Sirolo,   Loreto;   (provincia  di  Macerata)
Civitanova Marche, Porto  Recanati,  Potenza  Picena;  (provincia  di
Ascoli  Piceno)  Campofilone,  Cupra  Marittima,  Fermo, Grottammare,
Pedaso, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, S. Benedetto del  Tronto,
Altidona, Massignano;
   Abruzzo   (provincia   di   Teramo)  Alba  Adriatica,  Giulianova,
Martinsicuro,  Pineto,  Roseto  degli  Abruzzi,   Silvi,   Tortoreto;
(provincia  di  Pescara)  Citta'  S.  Angelo,  Montesilvano, Pescara;
(provincia di Chieti) Casalbordino, Fossacesia, Francavilla al  Mare,
Ortona,  Rocca  S.  Giovanni,  S.  Salvo, S. Vito Chietino, Torino di
Sangro, Vasto;
   Molise   (provincia   di  Campobasso)  Campomarino,  Montenero  di
Bisaccia, Petacciato, Termoli.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 424/1989 e' il
          seguente:
             "Art.  1.  -  1.  Al  fine di sostenere la ripresa delle
          attivita' del settore turistico nei comuni  costieri  nelle
          regioni   Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,
          Marche, Abruzzo e  Molise,  interessati  dagli  eccezionali
          fenomeni  di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini
          verificatisi nell'anno 1989, sono  concessi  contributi  in
          conto  interessi  in  forma  attualizzata  al primo anno di
          erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale
          per   la   ristrutturazione  e  la  riqualificazione  delle
          strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
          1983,  n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione
          di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque  di
          supporto all'offerta turistica che vengano completate entro
          il 30 giugno 1991.
             2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma
          1 sono le imprese individuali, le societa', le  cooperative
          e   le  societa'  consortili.  Possono  essere  ammesse  ai
          contributi anche le imprese individuali,  le  societa',  le
          cooperative  e  le  societa'  consortili, che gestiscono le
          attivita' di cui al comma 1 di proprieta'  altrui,  per  le
          finalita'  di  cui  al  medesimo  comma  1,  in possesso di
          assenso  del  proprietario  debitamente  certificato  nelle
          forme di legge.
             3.  Sono  altresi'  concessi contributi per un ammontare
          complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed
          agli  enti  pubblici  e  privati  delle localita' di cui al
          comma 1 per  la  ristrutturazione  e  il  completamento  di
          strutture  di  rilevante  interesse  culturale strettamente
          connesse all'attivita' turistica. Le disponibilita' di  cui
          al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate
          con le modalita' indicate nel comma 9.
             4.  Ai  finanziamenti  concessi per la realizzazione dei
          programmi di investimento si  applica  un  tasso  annuo  di
          interesse  comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del
          40 per cento del tasso  di  riferimento  su  contributi  in
          conto  interessi  erogati dagli istituti di credito o dalle
          sezioni di credito speciali. L'importo  degli  investimenti
          ammissibile  non deve essere superiore a lire 2.500 milioni
          per  la   realizzazione   delle   strutture   di   supporto
          all'offerta  turistica  e  per  la  ristrutturazione  e  la
          riqualificazione delle strutture ricettive di cui al  comma
          1  ed  a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I
          finanziamenti non possono superare il 70  per  cento  della
          spesa  complessiva  per  la  realizzazione dei programmi di
          investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo
          sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire
          60 milioni.
             5.  I  programmi  ammessi ai benefici di cui al presente
          articolo  non  possono  fruire  di   finanziamenti   o   di
          incentivazioni   previsti  da  altre  leggi  a  carico  del
          bilancio dello Stato o di altri  enti  pubblici.  Non  sono
          ammessi  al  finanziamento  quei  progetti che alla data di
          presentazione della domanda siano stati realizzati per  una
          quota superiore al 30 per cento.
             6.  Per le imprese artigiane situate nelle aree previste
          dal  comma  1   e   strettamente   connesse   all'attivita'
          turistica,  limitatamente  alle  domande  di  finanziamento
          presentate entro il 31 dicembre 1990, il  limite  del  fido
          massimo della concessione del contributo sugli interessi di
          cui al settimo comma dell'art. 34  della  legge  25  luglio
          1952,  n. 949, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge
          24 dicembre 1974,  n.  713,  e'  raddoppiato.  E'  altresi'
          raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in
          conto interessi di cui all'art. 37 della  legge  25  luglio
          1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.
             7.  A  garanzia dei mutui contratti per il perseguimento
          delle  finalita'  previste   dal   presente   articolo   e'
          costituito  un  apposito  fondo dell'importo complessivo di
          lire 1 miliardo presso il Ministero  del  turismo  e  dello
          spettacolo  da  erogarsi  a  favore  dei  consorzi  e delle
          cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle
          regioni  di  cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono
          determinati con decreto del Ministro del  turismo  e  dello
          spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.
             8.  Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti
          i  comuni  costieri,  predispone  un   programma   per   la
          riqualificazione  delle  attivita' ricettive e turistiche e
          una valutazione di impatto ambientale del  programma  entro
          il  28  febbraio  1990.  In  caso  di inadempienza entro il
          termine sopra indicato  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  o per sua delega il Ministro del turismo e dello
          spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti  di  cui
          al  presente  comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel
          comma 1, e' istituita una conferenza di servizi, presieduta
          dal  presidente  della  giunta regionale, cui partecipano i
          rappresentanti di  tutte  le  amministrazioni  dello  Stato
          competenti  in materia, presenti nell'ambito regionale, dei
          comuni e degli enti comunque tenuti  ad  adottare  atti  di
          intesa,   nonche'   a  rilasciare  pareri,  autorizzazioni,
          approvazioni, nulla osta previsti  dalle  leggi  statali  e
          regionali.  Il presidente della giunta regionale esamina le
          domande e i relativi progetti presentati alla  regione  per
          le  finalita'  di  cui al comma 1, sulla base dei criteri e
          dei parametri fissati con le modalita' indicate  nel  comma
          9.  La  conferenza,  anche  nelle  more  dell'esercizio del
          controllo sugli  atti  da  parte  dei  competenti  comitati
          regionali,  valuta  le  domande ed i progetti esecutivi che
          devono essere compatibili con il programma  definito  dalla
          regione  e devono essere corredati da una relazione tecnica
          e si esprime, nel rispetto delle disposizioni  relative  ai
          vincoli  archeologici,  ambientali,  storici,  artistici  e
          territoriali,  su  di  essi  entro  quindici  giorni  dalla
          convocazione,   apportando,  ove  occorrano,  le  opportune
          modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita'
          di   ulteriori   deliberazioni   per  quanto  concerne  gli
          interventi  degli  enti  locali.   La  conferenza  verifica
          altresi'    il   rispetto   delle   normative   concernenti
          l'abolizione      delle      barriere      architettoniche.
          L'approvazione  assunta  all'unanimita'  dei  componenti la
          conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di  intesa,
          i  pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
          previsti dalle leggi statali e  regionali.  Gli  interventi
          sono  approvati,  entro  il termine fissato dal decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al  comma  9,
          dalle   rispettive   regioni,  ai  fini  della  conseguente
          erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente
          della giunta regionale.
             9.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato su proposta del Ministro del  turismo  e
          dello  spettacolo,  sentiti  il  Comitato per la difesa del
          mare Adriatico, istituito con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data  16  maggio  1989,  e le
          organizzazioni di categoria piu' rappresentative a  livello
          nazionale  del  settore  turistico, sono individuati, entro
          quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorita', i
          parametri, le modalita', le procedure e i  termini  per  la
          concessione  dei  benefici  previsti,  nonche'  l'ammontare
          delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.
             10.   Le   iniziative   per  le  quali  e'  prevista  la
          realizzazione entro il  30  giugno  1990  sono  considerate
          prioritarie  all'interno  delle  singole tipologie previste
          dalla presente legge.
             11.  La  quota  non utilizzata dalla singola regione nel
          proprio ambito puo' essere assegnata ad altra  regione  per
          l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che
          abbiano completato le opere entro la  data  del  30  giugno
          1991 indicata nel comma 1.
             12.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989".
             -  Per  il  testo del comma 9 dell'art. 1 della legge n.
          424/1989 si veda la nota precedente.
          Nota all'art. 1:
             Per  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 della legge n.
          424/1989 si veda precedente nota alle premesse.