IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto interministeriale 29 febbraio 1988 concernente le
regole tecniche riguardanti i generatori ed i  recipienti  contenenti
liquidi   surriscaldati   diversi  dall'acqua,  ad  esclusione  degli
apparecchi  inseriti  negli  impianti  per  la  lavorazione  di  olii
minerali;
  Considerato  che  all'art.  2,  secondo  comma,  di tale decreto si
prescrive che i generatori ed i recipienti di  liquidi  surriscaldati
gia'  esistenti  alla  data di pubblicazione dovevano essere adeguati
entro il termine di nove mesi;
  Ritenuto   opportuno  concedere  una  proroga  a  tale  termine  in
considerazione sia  delle  oggettive  difficolta'  derivanti  da  una
fermata  degli  impianti  durante  la stagione invernale, sia del non
facile approvvigionamento dei materiali necessari;
  Visto   il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale del 17 aprile 1989;
                              Decretano:
                            Articolo unico
  Il  termine di nove mesi prescritto dall'art. 2, secondo comma, del
decreto 29 febbraio 1988 scade decorsi tre mesi  dalla  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 30 gennaio 1990
     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             DONAT CATTIN
                      Il Ministro della sanita'
                              DE LORENZO