IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  della  facolta'  di medicina e
chirurgia "A. Gemelli" del 20 aprile  1988  con  la  quale  e'  stata
approvata la proposta relativa all'istituzione della scuola diretta a
fini speciali per igienisti dentali;
  Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione del 1› giugno
1988;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989 in merito  all'istituzione
della scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nell'art.  156 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali  all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del  Sacro  Cuore  e'  aggiunta  la  scuola  per igienisti
dentali. Con il titolo IX, dopo l'art. 518 e con lo spostamento della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli,  relativi  all'istituzione  della  scuola   per   igienisti
dentali:
                     Scuola per igienisti dentali
  Art.  512.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
igienisti dentali presso l'Universita' cattolica del Sacro  Cuore  in
Roma.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di preparare personale con competenze di
istruzione dei pazienti all'igiene orale.
  La scuola rilascia il diploma di igienista dentale.
  Art.  520.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti
studenti  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale di quaranta
studenti.
  Art. 521. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia "A. Gemelli" dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore.
  Art.  522. - L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento
dell'esame previsto dall'art. 158, e' subordinato al  superamento  di
un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico.
  Art. 523. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   istituzioni di anatomia umana ed anatomia bucco-dentaria;
   istituzioni di fisiologia umana e fisiologia bucco-dentaria;
   microbiologia;
   igiene orale I;
   dietetica;
   odontostomatologia preventiva;
   farmacologia odontostomatologica.
  2› Anno:
   elementi di patologia odontostomatologica;
   elementi di parodontologia;
   elementi di odontoiatria conservativa;
   elementi di ortognatodonzia;
   elementi di psicologia;
   elementi di epidemiologia;
   igiene orale II.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame  relativo  sara'  svolto  mediante  colloquio  e
traduzione di testi scientifici entro il biennio.
  Art.  524.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti:
   clinica odontostomatologica;
   patologia odontostomatologica;
   parodontologia;
   prevenzione;
   odontoiatria conservativa;
   protesi;
   ortodonzia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
allievo   un   adeguato   periodo   di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  525.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione  di  una
dissertazione  scritta  su un argomento di natura teorico-applicativa
assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, addi' 15 gennaio 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA