IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  12  febbraio  1888,  n.  5195,  serie  III per il
riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  1›  marzo  1888,  n. 5247, serie III per
l'applicazione di detta legge;
  Visti  i  regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  14 giugno 1925, n. 884, convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  101,  concernente  il nuovo
ordinamento del personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ed il relativo trattamento
economico;
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il Sottosegretario di Stato on. Francesco Tempestini e' autorizzato
a firmare "per il Ministro" delle poste e delle telecomunicazioni  la
corrispondenza  concernente  gli affari ad esso delegati ai sensi dei
successivi articoli, esclusa quella  diretta  alla  Presidenza  della
Repubblica,  alla  Presidenza del Senato e della Camera dei deputati,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio
di  Stato,  alla  Corte  dei  conti  ed all'Avvocatura generale dello
Stato.