IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 giugno 1987; Vista la delibera del senato accademico in data 25 giugno 1987; Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 30 novembre 1987; Riconosciuta la necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Tor Vergata" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 667, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche. Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche Art. 668. - E' istituita la scuola di specializzazione in "applicazioni biotecnologiche" presso l'Universita' di Roma II "Tor Vergata". La scuola ha lo scopo di fornire conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre piu' sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituira' l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche. Art. 669. - La scuola ha durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 670. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali i dipartimenti di biologia, scienze e tecnologie chimiche, fisica, matematica. Nel manifesto annuale degli studenti viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 671. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, ingegneria chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienza della produzione animale, scienze naturali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 672. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: complementi di biologia e genetica molecolari; complementi di chimica biologica; complementi di microbiologia generale; complementi di chimica delle fermentazioni; complementi di chimica organica industriale; complementi di chimica fisica biologica; metodologie chimiche analitiche. 2 Anno: complementi di genetica dei microorganismi; metodologie chimico fisiche, ed inoltre cinque attivate dal consiglio della scuola tra i seguenti corsi: colture cellulari; immunologia e immunochimica; complementi di microbiologia industriale; complementi di biochimica industriale; tecniche di manipolazioni genetiche; tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi; tecnologia della misura; sostanze naturali biologicamente attive; tecniche per la determinazione di sequenza di acidi nucleici; tecniche di sintesi di acidi nucleici; tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi; tecniche per la deteminazione di sequenze di proteine. 3 Anno: elementi di ingegneria biochimica; aspetti legislativi delle biotecnologie, ed inoltre quattro attivati dal consiglio della scuola tra i seguenti corsi: ottimizzazione dell'espressione genica; vettori di clonazione; biotecnologie della chimica fine; applicazioni analitiche delle biotecnologie; biotecnologie e depurazione ambientale; biotecnologie dell'industria farmaceutica; biotecnologie dell'industria sieroterapica; biotecnologie nei problemi energetici; rischi biologici e loro stima; tecniche avanzate di purificazione; bioinformatica; applicazioni informatiche alle biotecnologie; complementi di biochimica della nutrizione; tecniche di ingegneria proteica; catalisi in biotecnologia; biotecnologie e nutrizione. Art. 673. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di una documentazione l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta anche all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 674. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 18 dicembre 1989 Il rettore: GARACI