IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, modificato
dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;
  Vista   la   convenzione   internazionale  delle  telecomunicazioni
adottata  a  Nairobi   dall'U.I.T.   (Unione   internazionale   delle
telecomunicazioni)  il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con
legge 9 maggio 1986, n. 149;
  Vista  la  convenzione  stipulata  il  1›  agosto 1984 con la SIP -
Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni  p.a.,  per
la  concessione  dei  servizi  di  telecomunicazioni nazionali ad uso
pubblico, approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  13
agosto 1984, n. 523;
  Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1985 con il quale sono state
determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico
veicolare,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 31 agosto
1985;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 793, e 27 marzo 1986, n.  82,  riguardanti  norme  in  materia  di
tariffe telefoniche nazionali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986  relativo  alla
determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi
della regione auropea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986;
  Visto   il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986  relativo  alla
determinazione delle tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi
del  regime  extraeuropeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 30 giugno 1986,  come  modificato  dal  decreto  ministeriale  22
luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto
1989;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio superiore tecnico delle
poste, delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione  nella  riunione
congiunta delle sezioni 1a e 2a del 16 novembre 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  febbraio 1990 con il quale e'
stato disciplinato il  servizio  radiomobile  terrestre  pubblico  di
comunicazione;
  Riconosciuta l'esigenza di fissare nuove tariffe dovute dall'utenza
per il servizio suddetto;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'abbonamento  al  servizio  radiomobile  terrestre pubblico di
comunicazione e' ammesso, di norma, per  un  periodo  di  durata  non
inferiore ad un anno.
  2.  Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti,
l'abbonamento di cui al comma precedente puo' essere consentito anche
per periodi di durata inferiore.