IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo; Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica; Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988; Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 556; Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Puglia presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge; Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153; Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilita' dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito; Visti gli attestati della regione Puglia da cui risulta la conformita' dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali; Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorita', delle quali restano salvi gli eventuali interventi; Ritenuto di dover dare attuazione alle finalita' della legge n. 556/1988 nel modo piu' ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati; Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessita' di realizzazione; Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale e' erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi e' ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresi' conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988; Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non puo' esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile; Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi; D'intesa con il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, espressosi all'unanimita' nella riunione dell'11 dicembre 1989; Decreta: Art. 1. Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Puglia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.