IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986; Vista l'istanza del sindaco del comune di Molfetta (Bari) del 19 aprile 1989, con la quale si auspica l'istituzione del servizio veterinario di Stato presso il porto di Molfetta; Vista la nota della capitaneria di porto di Molfetta del 19 aprile 1989 che condivide le esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale di Molfetta; Vista l'istanza del 14 giugno 1989 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che chiede che venga presa in considerazione la possibilita' di istituire un punto di visita veterinario presso il porto di Molfetta; Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunita' che la visita sanitaria sulle merci in importazione venga consentita presso il porto di Molfetta; Vista la nota del 5 settembre 1989 con la quale il dirigente dell'ufficio veterinario del porto di Bari, nell'esprimere il proprio parere favorevole, comunica che l'ufficio principale e' in grado di soddisfare le esigenze operative del servizio presso il porto di Molfetta; Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi 12 (dodici); Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto interministeriale del 20 novembre 1970, puo' essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa; Decreta: Art. 1. Fino a nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso il porto di Molfetta, la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.