IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
275 del 7 ottobre 1980;
  Visto  il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986;
  Vista  l'istanza  del  sindaco del comune di Molfetta (Bari) del 19
aprile 1989, con la  quale  si  auspica  l'istituzione  del  servizio
veterinario di Stato presso il porto di Molfetta;
  Vista  la nota della capitaneria di porto di Molfetta del 19 aprile
1989 che condivide  le  esigenze  rappresentate  dall'amministrazione
comunale di Molfetta;
  Vista  l'istanza  del  14  giugno  1989  della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che chiede che  venga  presa  in
considerazione  la  possibilita'  di  istituire  un  punto  di visita
veterinario presso il porto di Molfetta;
  Ritenute  valide  le argomentazioni di ordine economico commerciale
addotte  dagli  enti  ed  organismi  interessati  a  sostegno   della
opportunita'  che  la  visita  sanitaria  sulle merci in importazione
venga consentita presso il porto di Molfetta;
  Vista  la  nota  del  5  settembre  1989  con la quale il dirigente
dell'ufficio veterinario del porto di Bari, nell'esprimere il proprio
parere  favorevole,  comunica che l'ufficio principale e' in grado di
soddisfare le esigenze operative del  servizio  presso  il  porto  di
Molfetta;
  Ritenuto   tuttavia  necessario,  allo  scopo  di  acquisire  sulla
questione ulteriori elementi di giudizio,  di  stabilire  un  periodo
sperimentale di mesi 12 (dodici);
  Tenuto  conto  che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato
decreto  interministeriale  del  20  novembre   1970,   puo'   essere
autorizzata,  a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria
in via continuativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Fino  a  nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a
titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso  il  porto
di  Molfetta,  la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in
importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.