IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre
1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di  mercato
nel settore delle materie grasse di origine vegetale;
  Visto il regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987, che modifica
il regolamento CEE n. 136/66 ed in particolare  l'art.  35  di  detto
regolamento  CEE  n.  136/66,  paragrafo  3, secondo trattino, con il
quale si dispone che, durante il periodo che  scade  il  31  dicembre
1989,  gli  Stati  membri,  possono  autorizzare, per l'olio di oliva
destinato  all'esportazione,  l'impiego  dei  termini  "olio  d'oliva
puro";
  Visto  il regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre
1989 ed in particolare l'art. 2 recante disposizioni derogative  alle
denominazioni dell'olio di oliva destinato all'esportazione di cui al
suddetto art. 35, paragrafo 3, secondo trattino;
  Visto  il decreto interministeriale, n. 509, del 31 ottobre 1987 ed
in particolare l'art. 2 relativo all'applicazione del citato art. 35,
paragrafo  3,  secondo trattino, del regolamento CEE n. 136/66, cosi'
come modificato dal regolamento CEE n. 1915/87;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  avvalersi  della  facolta'  di  cui
all'art. 2 del regolamento  CEE  n.  3778/89  del  Consiglio  dell'11
dicembre 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In  attuazione  dell'art.  2  del  regolamento  CEE  n. 3778/89 del
Consiglio dell'11 dicembre 1989 ed in deroga all'art.  35,  paragrafo
3, secondo trattino, del regolamento CEE n. 136/66, viene autorizzato
l'impiego dell'espressione "olio di oliva puro" per l'olio  di  oliva
destinato  all'esportazione  verso  i  Paesi terzi, di cui al punto 3
dell'allegato di detto regolamento, per un  periodo  limitato  al  31
dicembre 1990.