IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore delle materie grasse di origine vegetale; Visto il regolamento CEE n. 1915/87 del 2 luglio 1987, che modifica il regolamento CEE n. 136/66 ed in particolare l'art. 35 di detto regolamento CEE n. 136/66, paragrafo 3, secondo trattino, con il quale si dispone che, durante il periodo che scade il 31 dicembre 1989, gli Stati membri, possono autorizzare, per l'olio di oliva destinato all'esportazione, l'impiego dei termini "olio d'oliva puro"; Visto il regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989 ed in particolare l'art. 2 recante disposizioni derogative alle denominazioni dell'olio di oliva destinato all'esportazione di cui al suddetto art. 35, paragrafo 3, secondo trattino; Visto il decreto interministeriale, n. 509, del 31 ottobre 1987 ed in particolare l'art. 2 relativo all'applicazione del citato art. 35, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento CEE n. 136/66, cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 1915/87; Ravvisata l'opportunita' di avvalersi della facolta' di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989; Decreta: Art. 1. In attuazione dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3778/89 del Consiglio dell'11 dicembre 1989 ed in deroga all'art. 35, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento CEE n. 136/66, viene autorizzato l'impiego dell'espressione "olio di oliva puro" per l'olio di oliva destinato all'esportazione verso i Paesi terzi, di cui al punto 3 dell'allegato di detto regolamento, per un periodo limitato al 31 dicembre 1990.