IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1989, concernente disposizioni in materia valutaria; Ritenuta l'opportunita' di consentire ai residenti di negoziare i titoli di natura obbligazionaria, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, indipendentemente dai relativi termini di scadenza; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, e' sostituito dal seguente: Art. 3 (Valute estere). - 1. I titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere il giorno in cui giungono a scadenza. 2. Sono valute estere di conto valutario le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano. 3. I biglietti di banca e di Stato nelle valute di cui al precedente comma non sono valute di conto valutario qualora nel Paese di emissione non siano accreditabili in conti dell'estero e non siano convertibili in altra valuta di conto valutario.