IL MINISTRO
                      DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  40  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del
testo unico delle norme di legge in materia valutaria;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del  25
marzo 1989, concernente disposizioni in materia valutaria;
  Ritenuta  l'opportunita'  di consentire ai residenti di negoziare i
titoli  di  natura   obbligazionaria,   estinguibili   all'estero   e
denominati  in  monete  aventi  corso  legale  all'estero  o  in ECU,
indipendentemente dai relativi termini di scadenza;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105,
e' sostituito dal seguente:
  Art.  3  (Valute  estere).  -  1.  I  titoli  di  credito di natura
obbligazionaria  e  i   valori   mobiliari   similari,   estinguibili
all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in
ECU, sono valute estere il giorno in cui giungono a scadenza.
  2.  Sono valute estere di conto valutario le seguenti: dollaro USA,
dollaro canadese, corona danese, corona  norvegese,  corona  svedese,
fiorino  olandese,  franco  belga,  franco francese, franco svizzero,
lira  sterlina,   marco   germanico,   scellino   austriaco,   escudo
portoghese,  peseta  spagnola,  yen  giapponese, lira irlandese, ECU,
marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.
  3.  I  biglietti  di  banca  e  di  Stato  nelle  valute  di cui al
precedente comma non sono valute di conto valutario qualora nel Paese
di emissione non siano accreditabili in conti dell'estero e non siano
convertibili in altra valuta di conto valutario.