IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, recante "Norme di adeguamento
delle procedure di  aggiudicazione  delle  pubbliche  forniture  alla
direttiva  della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre
1976", come successivamente modificata dal decreto-legge  7  novembre
1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 e dalla
legge 23 marzo 1983, n. 83;
  Visto,  in  particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge,
nel testo come sopra modificato, che demanda al Ministro  del  tesoro
di  provvedere  con  proprio  decreto  alle variazioni disposte dalla
commissione delle Comunita' europee al limite di valore indicato  nel
secondo comma del predetto art. 1;
  Visto  l'accordo  sugli  appalti  pubblici  di  forniture, concluso
nell'ambito dei negoziati  multilaterali  del  General  Agreement  on
Tariffs   and  Trade  (G.A.T.T.)  e  approvato  dal  Consiglio  delle
Comunita' con decisione in data  10  dicembre  1979,  n.  80/271/CEE,
modificato con decisione n. 87/565/CEE;
  Visto  il proprio decreto in data 13 gennaio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  22  del  28  gennaio
1988,  con il quale - sulla base della disposizione della commissione
delle Comunita' europee, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale"  delle
Comunita' europee, n. C 330 del 9 dicembre 1987 - il limite di valore
previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 30  marzo  1981,  n.
113, e successive modificazioni, e' stato determinato, per il periodo
16 febbraio-31 dicembre 1988, in 130.000 unita' di conto europee;
  Vista  la  disposizione  della commissione delle Comunita' europee,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee,  n.  C
18 del 25 gennaio 1990, con la quale il limite di valore di cui sopra
e' stato determinato, per il  periodo  1›  gennaio  1990-31  dicembre
1991, in 134.000 unita' di conto europee;
  Vista  la  disposizione  della commissione delle Comunita' europee,
pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C 18
del  25 gennaio 1990, con la quale viene stabilito, per il periodo 1›
gennaio 1990-31 dicembre 1991, in 1515,57  il  controvalore  in  lire
italiane  dell'unita'  di  conto  europea,  ai fini dell'applicazione
delle direttive in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e  di
pubbliche  forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8 agosto
1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma, della legge
30 marzo 1981, n. 113, modificata come nelle premesse, ai fini  della
applicazione delle procedure stabilite dalla legge stessa e di quelle
di cui all'accordo  relativo  agli  appalti  pubblici  di  forniture,
conluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement
on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e' fissato, per il periodo 1› gennaio
1990-31   dicembre   1991,   in  134.000  unita'  di  conto  europee,
corrispondenti a lire italiane 203.086.380.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 6 febbraio 1990
                                                   Il Ministro: CARLI