IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
   Visto  l'art.  5  della  legge 22 febbraio 1934, n. 370, su riposo
domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo  di  24  ore
consecutive  puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante
turni al personale addetto all'esercizio di determinata attivita';
   Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958,
n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;
   Considerato   che   esigenze   di   carattere   tecnico-produttivo
giustificano  l'adozione  del  ciclo  continuo   nell'industria   dei
conduttori/cavi elettrici e affini, con la conseguenza di determinare
deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al  personale
addettovi;
   Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
   Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  variazioni al n. 39 della
tabella I annessa al decreto ministeriale  22  giugno  1935,  siccome
modificata  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio
1958, n. 74;
                                Decreta:
   Il  n.  39  della  tabella  I,  annessa al decreto ministeriale 22
giugno 1935, siccome modificata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1958,  n.  72,  concernente la determinazione
dell'attivita' alle quali e' applicabile all'art. 5  della  legge  22
febbraio 1934, e' modificato come segue:
Numero       Natura dell'ativita'         Operazioni per le quali
                                           e' concessa la deroga
 --                 --                               --
39   Industria dei conduttori/cavi    Per il personale addetto alla
      elettrici ed affini.              smaltatura, alla trafilatu-
                                        ra-isolamento,
                                        all'impregnamento-estrusione
                                        ed   alla  reticolazione  dei
                                        conduttori  elettrici  e  per
                                        quello      addetto      alle
                                        operazioni   collegate    che
                                        saranno   riconosciute   tali
                                        dall'Ispettorato del  lavoro.
   Roma, addi' 20 febbraio 1990
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  22  giugno  1935  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935.
             -  Il D.P.R. n. 72/1958, modificativo del D.M. 22 giugno
          1935, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  52
          del 1› marzo 1958.