IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, su riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinata attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935; Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria dei conduttori/cavi elettrici e affini, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuta la necessita' di apportare variazioni al n. 39 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 74; Decreta: Il n. 39 della tabella I, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, concernente la determinazione dell'attivita' alle quali e' applicabile all'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, e' modificato come segue: Numero Natura dell'ativita' Operazioni per le quali e' concessa la deroga -- -- -- 39 Industria dei conduttori/cavi Per il personale addetto alla elettrici ed affini. smaltatura, alla trafilatu- ra-isolamento, all'impregnamento-estrusione ed alla reticolazione dei conduttori elettrici e per quello addetto alle operazioni collegate che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato del lavoro. Roma, addi' 20 febbraio 1990 Il Ministro: DONAT CATTIN
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 22 giugno 1935 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935. - Il D.P.R. n. 72/1958, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 1958.