IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie, le nomine a vice commissario dei frequentatori dell'Istituto superiore di polizia, nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali e del personale di corrispondente qualifica della Polizia di Stato, degli allievi ispettori di polizia e del personale dei servizi di informazione e sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole e gli istituti di formazione - possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica; Viste le note protocollo numeri 103 e 298/U.L. rispettivamente in data 17 gennaio e 25 febbraio 1989 con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto l'autorizzazione a reclutare quarantasette allievi ufficiali, millecinque allievi sottufficiali e milleduecentosessanta allievi finanzieri, a riammettere in servizio otto sottufficiali, venti appuntati scelti, appuntati capo e/o finanzieri in congedo, a richiamare in servizio centottanta sottufficiali e sei tenenti di complemento, nonche' a richiamare in servizio due ufficiali generali per le esigenze del Ministero del bilancio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego, rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che il Ministero del tesoro, con telex n. 180286 RGS e con nota del 18 marzo 1989, ha espresso parere favorevole; Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' della Guardia di finanza; Decreta: Il Ministero delle finanze, Corpo della guardia di finanza, e' autorizzato nel corso del 1989, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, a: 1) reclutare: a) quarantasette allievi ufficiali, da ammettere ai corsi ordinari dell'accademia; b) millecinque allievi sottufficiali da ammettere ai corsi ordinari della scuola sottufficiali; c) milleduecentosessanta allievi finanzieri, da ammettere ai corsi ordinari della legione allievi; 2) riammettere in servizio otto sottufficiali e venti appuntati scelti, appuntati e/o finanzieri, in congedo; 3) richiamare in servizio centottanta sottufficiali, di cui centosessanta del contingente ordinario e venti del contingente di mare; 4) riammettere in servizio temporaneo sei tenenti di complemento, gia' in servizio di prima nomina; 5) richiamare in servizio il gen. b. aus. Ernesto de Silva e, per il periodo 1 agosto 1989-31 dicembre 1989, il gen. di divisione Francesco Paolo Izzo, per le esigenze del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 15 novembre 1989 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI Il Ministro del tesoro CARLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1990 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 46