IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  20  dicembre  1951,  n.  1564, sulla previdenza e
l'assistenza dei giornalisti;
  Visto l'art. 3 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei
giornalisti professionisti, approvato  con  decreto  ministeriale  1›
gennaio 1953;
  Visto  l'art.  20,  terzo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n.
30, convertito, con modificazioni, nella legge  16  aprile  1974,  n.
114;
  Visto l'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
  Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge
13 maggio 1988, n. 153;
  Visto il decreto presidenziale 29 gennaio 1986;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  l'aliquota del contributo
dovuto  alla  gestione   dell'assegno   per   il   nucleo   familiare
dell'Istituto  nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle
aziende editoriali, ivi comprese le cooperative  editoriali  iscritte
nei  registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14
dicembre  1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni, onde
rapportarla  alle  effettive  esigenze  finanziarie  della   gestione
stessa;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con  i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e del tesoro;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  A  decorrere  dal periodo di paga in corso alla data del 1› gennaio
1988, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione dell'assegno per
il   nucleo  familiare  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti  italiani  dalle  aziende  editoriali,  ivi  comprese  le
cooperative  editoriali  iscritte  nei  registri  prefettizi  e nello
schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947, n.  1577, e
successive modifiche ed integrazioni,  e'  determinata  nella  misura
dello  0,05  per  cento  della  retribuzione lorda calcolata ai sensi
dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1990
                               COSSIGA
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                  CIRINO   POMICINO,   Ministro   del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte di conti, addi' 26 febbraio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 278