Alle intendenze di finanza
                                  Agli   ispettorati  compartimentali
                                  delle imposte dirette
                                  Ai centri di servizio
                                  All'Ascotributi
                                  Al        Consorzio       nazionale
                                  concessionari
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari  generali  e del personale -
                                  Servizio ispettivo
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  imposte dirette
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari

  Con due decreti ministeriali del 16 novembre 1989, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  del 30 novembre 1989 e del 6 dicembre 1989, sono
stati  approvati,  rispettivamente,  le  distinte  per  i  versamenti
diretti  allo  sportello  del concessionario, nonche' i bollettini di
conto  corrente  postale.  In allegato alla presente si riportano gli
schemi  delle avvertenze concernenti ciascun modello (allegato da 1 a
7),  gia'  forniti  a  suo  tempo  agli enti incaricati della stampa,
ricordando  che  il  colore della grafica deve essere uguale a quella
del modello cui gli stessi schemi di avvertenze si riferiscono.
  Premesso   che   relativamente  ai  versamenti  diretti  l'area  di
competenza  del  concessionario  risulta  notevolmente  piu' ampia di
quella  assegnata  ai  cessati  esattori, rimane fermo l'obbligo, per
ciascun  contribuente,  di  individuare la concessione competente per
territorio a ricevere il versamento, e cioe' quella nel cui ambito il
contribuente stesso ha il domicilio fiscale.
  Una volta individuata la concessione competente, il versamento puo'
essere  effettuato  ad  uno qualsiasi degli sportelli di riscossione,
tra quelli indicati per ciascuna concessione nei decreti ministeriali
del  16  ottobre  1989,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale del 23
ottobre 1989, tali sportelli, infatti, non sono dotati di una propria
competenza   territoriale.   E'  da  tenere  presente,  poi,  che  il
versamento  deve  essere  l'unico  per  ogni  periodo d'imposta e per
ciascun  codice  tributo,  restando  esclusa  la possibilita' che, ad
esempio,  le  ritenute sui redditi di lavoro autonomo vengano versate
separatamente per ciascun sostituto d'imposta.
  In  ogni  caso,  il concessionario, in presenza di una distinta che
contenga  piu' importi per uno stesso codice tributo, deve rilasciare
un'unica quietanza per l'importo totale.
  Di   particolare  rilevanza,  poi,  si  presenta  la  disposizione,
riportata  in  neretto  nelle  avvertenze,  in  base  alla  quale  il
versamento  non  puo' essere inferiore a L. 13.000, comprensivo anche
degli eventuali interessi. Tale importo va riferito alla somma dovuta
per  ciascun  codice tributo, a fronte del quale viene emessa singola
quietanza;  lo  stesso  limite  si applica anche per il versamento in
conto  corrente postale. Questa disposizione trova la sua ragione nel
fatto  che  il compenso minimo stabilito a favore del con-cessionario
e' pari a L. 12.000.
  Se  erroneamente  il  concessionario  o l'ufficio postale accettano
rispettivamente  una  distinta  con  un  importo inferiore - per ogni
codice  tributo  -  a  L.  13.000, o un bollettino di c/c al di sotto
dell'indicato limite, rimane fermo che il concessionario e' obbligato
a  riversare  nelle  casse  dell'erario l'intero importo riscosso - e
quindi  senza  trattenere  alcuna  commissione - nei termini previsti
dall'art.  73  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, con imputazione al cap. 1200.
  Con  l'occasione,  si  precisa  che  il  formato  delle distinte e'
stabilito  in  cm  21  x 29, se utilizzate a compilazione manuale; se
predisposte  per una utilizzazione meccanografica, invece, e' ammessa
una  tolleranza per quanto riguarda la larghezza, da cm 19,50 (misura
minima) a cm 21,5 (misura massima); per quanto riguarda l'altezza, da
cm 29,2 (misura minima) a cm 31,5 (misura massima).
  Infine, si precisa che sugli stampati sono state riportate le nuove
misure  delle  sanzioni  previste  per  i casi di incompletezza delle
distinte  e dei bollettini di c/c per l'omessa o inesatta indicazione
del   codice  fiscale,  aggiornate  secondo  le  disposizioni  recate
dall'art.  8  del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito
nella  legge  27  novembre  1989,  n.  384.  E'  appena  il  caso  di
sottolineare   che  tali  sanzioni  si  rendono  applicabili  per  le
inosservanze poste in essere a partire dal 30 settembre 1989 e che il
concessionario  e'  tenuto  a  dare  comunicazione  al  contribuente,
secondo  lo schema di cui all'allegato alla presente circolare con il
n.  8,  delle  infrazioni  concernenti  l'incompleta compilazione dei
modelli,  quali  rilevabili dai modelli stessi; tale comunicazione va
effettuata nei dieci giorni successivi alla chiusura della decade cui
il  versamento  si  riferisce e nello stesso termine va inviata anche
all'ufficio delle imposte.
  Nel  termine  previsto  per  il  versamento  nelle casse degli enti
destinatari delle somme riscosse, poi, il concessionario e' tenuto ad
inviare  al  contribuente,  nonche'  all'ufficio  delle  imposte e al
concessionario   competente   secondo   il   domicilio   fiscale  del
contribuente  stesso,  la  comunicazione concernente l'effettuazione,
nella  decade,  di  versamenti a concessione incompetente, secondo lo
schema di cui all'allegato 9.
   Si  forniscono,  di seguito, ulteriori precisazioni concernenti la
compilazione dei singoli modelli:
   distinta  Mod.  1  (stampa colore verde) - La distinta puo' essere
utilizzata  per  il  versamento contemporaneo di piu' codici tributo,
fino  ad  un  massimo  di  otto,  compreso il codice 1001 che e' gia'
prestampato.  Per  altre  ritenute,  invece, occorre fare riferimento
all'elencazione  stampata  sul  retro  del  modello, dove a fianco di
ciascun  codice  e' evidenziato il numero di gruppo (che va riportato
sul davanti), nonche' la legenda che caratterizza ciascun codice.
  La  possibilita'  che  la  distinta  venga usata per piu' codici e'
subordinata   al   fatto  che  abbiano  la  stessa  scadenza,  intesa
quest'ultima  come  periodo  d'imposta  per  il  quale si effettua il
versamento.
  La  distinta  dovra' essere completata con l'indicazione del codice
contribuente,  del  centro  di servizio o dell'ufficio imposte cui e'
diretta la dichiarazione, nonche' con la data e la firma;
   distinta Mod. 2 (stampa colore marrone) - In effetti, si tratta di
una  distinta duplice riportata su un medesimo stampato, in quanto e'
possibile   utilizzarla   per   il  versamento  anche  congiunto  sia
dell'Irpeg  che  dell'Ilor, sia a saldo che in acconto. Effettuato il
versamento,  il  concessionario e' tenuto a rilasciare un attestato e
una  quietanza  per  ogni codice tributo esposto in distinta, oltre a
due  copie della distinta stessa. Mentre gli attestati e le quietanze
devono essere conservati dal contribuente, le distinte vanno allegate
ai modd. 760 cui si riferiscono i versamenti effettuati.
  Si  rileva, infine, che le societa' con esercizio sociale a cavallo
di  due anni solari devono indicare nella distinta l'anno di inizio e
quello di fine dell'esercizio;
   distinta  Mod.  3  (stampa  colore  azzurro) - Come la precedente,
trattasi  di  una  distinta  duplice,  essendo  utilizzabile  per  il
versamento,  anche contemporaneo, dell'Irpef e dell'Ilor dovuto dalle
persone fisiche, sia a titolo di saldo che di acconto.
  Questa  distinta  puo' essere usata sia per i versamenti effettuati
dai  contribuenti  che  presentano  dichiarazione singola sia da quei
contribuenti  che  si  avvalgono  della  possibilita'  di  presentare
dichiarazioni congiunte.
  Si  richiama l'attenzione sulla circostanza che nell'ipotesi in cui
il   contribuente  effettui  il  pagamento  dell'Irpef,  e  dell'Ilor
mediante delega bancaria, tale versamento puo' essere eseguito presso
qualsiasi  sportello  autorizzato  sull'intero  territorio nazionale,
mentre  se  il contribuente sceglie il sistema del versamento diretto
al   concessionario,   dovra'   rivolgersi  esclusivamente  a  quello
competente secondo il proprio domicilio fiscale.
   Le  due  copie della distinta rilasciate dal concessionario devono
essere allegate ai modelli 740 cui si riferiscono i versamenti stessi
(a  saldo  e  in acconto). Gli attestati e le quietanze di versamento
vanno conservati dai contribuenti;
   distinta  Mod.  4  (stampa  colore  rosso)  -  Questa  distinta e'
utilizzabile per il versamento, anche contemporaneo, dell'Ilor dovuta
dalle societa' di persone sia a titolo di acconto che di saldo.
  Anche  in  questo caso vige l'obbligo per le societa' di persone di
allegare  ai modd. 750 gli esemplari delle distinte rilasciate, ferma
la  necessita'  che  il  versamento  venga  eseguito alla concessione
competente secondo il proprio domicilio fiscale;
   bollettino  Mod. 11 c/c (stampa colore verde) - Questo bollettino,
al  pari  degli altri due sottoriportati, e' composto da tre sezioni,
delle  quali  una  e'  trattenuta dall'ufficio postale e le altre due
sono   restituite   al   versante;   questi  conservera'  la  sezione
"ricevuta",   mentre   alleghera'   alla   dichiarazione  la  sezione
"attestazione".  Il  modello puo' essere utilizzato per il versamento
di  un solo codice tributo, che va indicato sulla parte anteriore del
modello,  nella  quale  andranno  altresi'  indicati  il  gruppo e il
periodo  di  riferimento,  ovvero  l'anno  d'imposta per i successivi
modelli 12 e 13 c/c.
  Il  contribuente deve effettuare il versamento alla concessione nel
cui  ambito  ha il domicilio fiscale: dovra' quindi fare attenzione a
riportare  esattamente il numero di conto corrente postale attribuito
al concessionario.
  Si  ricorda  che  gli  uffici  postali  sono  dotati di un'apposita
pubblicazione  dove  e'  riportato  il numero di codice dei centri di
servizio  o  degli uffici imposte cui e' inviata la dichiarazione dei
redditi;
   bollettino Mod. 12 c/c (stampa colore azzurro) - Questo bollettino
puo'  essere  utilizzato  per  il versamento dell'Irpef, a saldo o in
acconto,  sia  da  un  contribuente  singolo, sia da contribuenti che
presentano  una  dichiarazione congiunta. Come per il successivo Mod.
13 c/c, valgono i criteri esposti a proposito del Mod. 11 c/c;
   bollettino   Mod.   13  c/c  (stampa  colore  rosso)  -  E'  stato
predisposto  per il versamento dell'Ilor dovuta dalle persone fisiche
e dalle societa' di persone, sia a saldo che in acconto.
  Le   intendenze   di   finanza,  che  unitamente  agli  ispettorati
compartimentali  accuseranno  ricevuta  della  presente  circolare  a
questo  Ministero,  sono  pregate  di  trasmetterne copia agli uffici
delle imposte; l'ASCO-Tributi ai propri associati.
                                  Il direttore del servizio: LICCARDI