Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette Ai centri di servizio All'Ascotributi Al Consorzio nazionale concessionari e, per conoscenza: Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo Alla Direzione generale delle imposte dirette Al servizio centrale degli ispettori tributari Con due decreti ministeriali del 16 novembre 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1989 e del 6 dicembre 1989, sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per i versamenti diretti allo sportello del concessionario, nonche' i bollettini di conto corrente postale. In allegato alla presente si riportano gli schemi delle avvertenze concernenti ciascun modello (allegato da 1 a 7), gia' forniti a suo tempo agli enti incaricati della stampa, ricordando che il colore della grafica deve essere uguale a quella del modello cui gli stessi schemi di avvertenze si riferiscono. Premesso che relativamente ai versamenti diretti l'area di competenza del concessionario risulta notevolmente piu' ampia di quella assegnata ai cessati esattori, rimane fermo l'obbligo, per ciascun contribuente, di individuare la concessione competente per territorio a ricevere il versamento, e cioe' quella nel cui ambito il contribuente stesso ha il domicilio fiscale. Una volta individuata la concessione competente, il versamento puo' essere effettuato ad uno qualsiasi degli sportelli di riscossione, tra quelli indicati per ciascuna concessione nei decreti ministeriali del 16 ottobre 1989, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1989, tali sportelli, infatti, non sono dotati di una propria competenza territoriale. E' da tenere presente, poi, che il versamento deve essere l'unico per ogni periodo d'imposta e per ciascun codice tributo, restando esclusa la possibilita' che, ad esempio, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo vengano versate separatamente per ciascun sostituto d'imposta. In ogni caso, il concessionario, in presenza di una distinta che contenga piu' importi per uno stesso codice tributo, deve rilasciare un'unica quietanza per l'importo totale. Di particolare rilevanza, poi, si presenta la disposizione, riportata in neretto nelle avvertenze, in base alla quale il versamento non puo' essere inferiore a L. 13.000, comprensivo anche degli eventuali interessi. Tale importo va riferito alla somma dovuta per ciascun codice tributo, a fronte del quale viene emessa singola quietanza; lo stesso limite si applica anche per il versamento in conto corrente postale. Questa disposizione trova la sua ragione nel fatto che il compenso minimo stabilito a favore del con-cessionario e' pari a L. 12.000. Se erroneamente il concessionario o l'ufficio postale accettano rispettivamente una distinta con un importo inferiore - per ogni codice tributo - a L. 13.000, o un bollettino di c/c al di sotto dell'indicato limite, rimane fermo che il concessionario e' obbligato a riversare nelle casse dell'erario l'intero importo riscosso - e quindi senza trattenere alcuna commissione - nei termini previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con imputazione al cap. 1200. Con l'occasione, si precisa che il formato delle distinte e' stabilito in cm 21 x 29, se utilizzate a compilazione manuale; se predisposte per una utilizzazione meccanografica, invece, e' ammessa una tolleranza per quanto riguarda la larghezza, da cm 19,50 (misura minima) a cm 21,5 (misura massima); per quanto riguarda l'altezza, da cm 29,2 (misura minima) a cm 31,5 (misura massima). Infine, si precisa che sugli stampati sono state riportate le nuove misure delle sanzioni previste per i casi di incompletezza delle distinte e dei bollettini di c/c per l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale, aggiornate secondo le disposizioni recate dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384. E' appena il caso di sottolineare che tali sanzioni si rendono applicabili per le inosservanze poste in essere a partire dal 30 settembre 1989 e che il concessionario e' tenuto a dare comunicazione al contribuente, secondo lo schema di cui all'allegato alla presente circolare con il n. 8, delle infrazioni concernenti l'incompleta compilazione dei modelli, quali rilevabili dai modelli stessi; tale comunicazione va effettuata nei dieci giorni successivi alla chiusura della decade cui il versamento si riferisce e nello stesso termine va inviata anche all'ufficio delle imposte. Nel termine previsto per il versamento nelle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, poi, il concessionario e' tenuto ad inviare al contribuente, nonche' all'ufficio delle imposte e al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente stesso, la comunicazione concernente l'effettuazione, nella decade, di versamenti a concessione incompetente, secondo lo schema di cui all'allegato 9. Si forniscono, di seguito, ulteriori precisazioni concernenti la compilazione dei singoli modelli: distinta Mod. 1 (stampa colore verde) - La distinta puo' essere utilizzata per il versamento contemporaneo di piu' codici tributo, fino ad un massimo di otto, compreso il codice 1001 che e' gia' prestampato. Per altre ritenute, invece, occorre fare riferimento all'elencazione stampata sul retro del modello, dove a fianco di ciascun codice e' evidenziato il numero di gruppo (che va riportato sul davanti), nonche' la legenda che caratterizza ciascun codice. La possibilita' che la distinta venga usata per piu' codici e' subordinata al fatto che abbiano la stessa scadenza, intesa quest'ultima come periodo d'imposta per il quale si effettua il versamento. La distinta dovra' essere completata con l'indicazione del codice contribuente, del centro di servizio o dell'ufficio imposte cui e' diretta la dichiarazione, nonche' con la data e la firma; distinta Mod. 2 (stampa colore marrone) - In effetti, si tratta di una distinta duplice riportata su un medesimo stampato, in quanto e' possibile utilizzarla per il versamento anche congiunto sia dell'Irpeg che dell'Ilor, sia a saldo che in acconto. Effettuato il versamento, il concessionario e' tenuto a rilasciare un attestato e una quietanza per ogni codice tributo esposto in distinta, oltre a due copie della distinta stessa. Mentre gli attestati e le quietanze devono essere conservati dal contribuente, le distinte vanno allegate ai modd. 760 cui si riferiscono i versamenti effettuati. Si rileva, infine, che le societa' con esercizio sociale a cavallo di due anni solari devono indicare nella distinta l'anno di inizio e quello di fine dell'esercizio; distinta Mod. 3 (stampa colore azzurro) - Come la precedente, trattasi di una distinta duplice, essendo utilizzabile per il versamento, anche contemporaneo, dell'Irpef e dell'Ilor dovuto dalle persone fisiche, sia a titolo di saldo che di acconto. Questa distinta puo' essere usata sia per i versamenti effettuati dai contribuenti che presentano dichiarazione singola sia da quei contribuenti che si avvalgono della possibilita' di presentare dichiarazioni congiunte. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che nell'ipotesi in cui il contribuente effettui il pagamento dell'Irpef, e dell'Ilor mediante delega bancaria, tale versamento puo' essere eseguito presso qualsiasi sportello autorizzato sull'intero territorio nazionale, mentre se il contribuente sceglie il sistema del versamento diretto al concessionario, dovra' rivolgersi esclusivamente a quello competente secondo il proprio domicilio fiscale. Le due copie della distinta rilasciate dal concessionario devono essere allegate ai modelli 740 cui si riferiscono i versamenti stessi (a saldo e in acconto). Gli attestati e le quietanze di versamento vanno conservati dai contribuenti; distinta Mod. 4 (stampa colore rosso) - Questa distinta e' utilizzabile per il versamento, anche contemporaneo, dell'Ilor dovuta dalle societa' di persone sia a titolo di acconto che di saldo. Anche in questo caso vige l'obbligo per le societa' di persone di allegare ai modd. 750 gli esemplari delle distinte rilasciate, ferma la necessita' che il versamento venga eseguito alla concessione competente secondo il proprio domicilio fiscale; bollettino Mod. 11 c/c (stampa colore verde) - Questo bollettino, al pari degli altri due sottoriportati, e' composto da tre sezioni, delle quali una e' trattenuta dall'ufficio postale e le altre due sono restituite al versante; questi conservera' la sezione "ricevuta", mentre alleghera' alla dichiarazione la sezione "attestazione". Il modello puo' essere utilizzato per il versamento di un solo codice tributo, che va indicato sulla parte anteriore del modello, nella quale andranno altresi' indicati il gruppo e il periodo di riferimento, ovvero l'anno d'imposta per i successivi modelli 12 e 13 c/c. Il contribuente deve effettuare il versamento alla concessione nel cui ambito ha il domicilio fiscale: dovra' quindi fare attenzione a riportare esattamente il numero di conto corrente postale attribuito al concessionario. Si ricorda che gli uffici postali sono dotati di un'apposita pubblicazione dove e' riportato il numero di codice dei centri di servizio o degli uffici imposte cui e' inviata la dichiarazione dei redditi; bollettino Mod. 12 c/c (stampa colore azzurro) - Questo bollettino puo' essere utilizzato per il versamento dell'Irpef, a saldo o in acconto, sia da un contribuente singolo, sia da contribuenti che presentano una dichiarazione congiunta. Come per il successivo Mod. 13 c/c, valgono i criteri esposti a proposito del Mod. 11 c/c; bollettino Mod. 13 c/c (stampa colore rosso) - E' stato predisposto per il versamento dell'Ilor dovuta dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, sia a saldo che in acconto. Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali accuseranno ricevuta della presente circolare a questo Ministero, sono pregate di trasmetterne copia agli uffici delle imposte; l'ASCO-Tributi ai propri associati. Il direttore del servizio: LICCARDI