IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina
la  funzione   di   indirizzo   e   coordinamento   delle   attivita'
amministrative regionali in materia sanitaria;
  Visto  l'art.  43  della  citata  legge  n.  833  del 1978 che, nel
demandare  alla  potesta'   legislativa   regionale   la   disciplina
dell'autorizzazione  e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di
carattere privato e la definizione delle  caratteristiche  funzionali
di  tali istituzioni onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie
non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi  e  servizi
delle  unita' sanitarie locali, attribuisce allo Stato la funzione di
indirizzo e coordinamento;
  Visto  il  proprio decreto in data 27 giugno 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  153  del  4  luglio  1986,  recante  atto  di
indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni
in materia di requisiti delle case di cura private ed in  particolare
l'art.  38  che fissa il termine di adempimento delle prescrizioni in
esso contenute al 31 dicembre 1989;
  Ritenuta la necessita' di differire il predetto termine per evitare
situazioni disomogenee sul territorio nazionale;
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  elaborato dal Ministero della
sanita' per il differimento del termine di cui al citato art. 38, sul
quale ha espresso avviso favorevole il Consiglio sanitario nazionale;
  In  conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 1990, con la quale il  Presidente
del Consiglio dei Ministri e' stato delegato ad emanare, d'intesa con
il Ministro della sanita',  un  atto  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'    amministrativa   delle   regioni   riguardante   il
differimento  del  termine  di  cui  all'art.  38  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1986;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il termine previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1986, citato in premessa, e'
differito al 31 dicembre 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 marzo 1990
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                         ANDREOTTI
Il Ministro della sanita'
      DE LORENZO