IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983; Visto il decreto interministeriale n. 925189 del 23 dicembre 1989, con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attivita' d'intermediazione; Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1989, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra, per l'anno 1990, e' stata fissata nella misura dell'1%; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, per il bimestre marzo-aprile 1990, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 12,90%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, e' pari, per il bimestre marzo-aprile 1990, al 12,90%. In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-aprile 1990, sulle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 13,90%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 febbraio 1990 Il Ministro: CARLI