Con  decreto  ministeriale  23 febbraio 1990 avente decorrenza dal
periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello
della  presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di
previdenza  ed  assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle
aziende operanti nella regione  Molise  i  valori  delle  prestazioni
corrisposte in natura sono cosi' determinati:
    mensa: L. 600 giornaliere, un pasto completo;
    vitto: L. 31.200 mensili, due pasti giornalieri;
    alloggio:
     L. 30.000 mensili, con servizi accessori;
     L. 15.000 mensili, un posto letto.
   Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e custodi
di aziende:
    alloggio: L. 35.000 mensili.
   Con  decreto  ministeriale  23 febbraio 1990 avente decorrenza dal
periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello
della  presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini della
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di
previdenza  ed  assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle
aziende operanti nella regione Piemonte i  valori  delle  prestazioni
corrisposte in natura sono cosi' determinati:
    mensa: L. 600 giornaliere, un pasto completo;
    vitto: L. 31.200 mensili, due pasti giornalieri;
    alloggio:
      L.  30.000  mensili,  con servizi accessori. Resta fermo per la
provincia di Torino il valore  di  cui  al  decreto  ministeriale  27
gennaio 1987;
      L. 15.000 mensili, un posto letto.
   Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e custodi
di aziende:
    alloggio: L. 35.000 mensili, con servizi accessori.