La Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1990, ha approvato la seguente modificazione al proprio regolamento: All'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3- bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le norme del capo VIII del regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato puo' presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non piu' di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi. 3- ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o piu' di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89". All'articolo 16, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. Il testo della Giunta e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalita', le proposte sostitutive di cui al comma 3- ter, cominciando dalla proposta che piu' si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate. 4- bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorche' sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione". Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente: IOTTI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione del regolamento qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: Il testo dell'articolo 16 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito della modificazione approvata dall'assemblea nella seduta del 28 febbraio 1990, soprariportata, e' il seguente: "Art. 16. - 1. La Giunta per il regolamento della Camera e' composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa e' presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, puo' integrarne la composizione ai fini di una piu' adeguata rappresentativita' tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalita' tra i vari Gruppi. 2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonche' la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93. 3. La Giunta propone all'assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostri necessarie. 3- bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le norme del capo VIII del regolamento. Nel corso della discussione ciascun deputato puo' presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non piu' di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi. 3- ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o piu' di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89. 4. Il testo della Giunta e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalita', le proposte sostitutive di cui al comma 3ter, cominciando dalla proposta che piu' si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate. 4- bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorche' sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione. 5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".