La  Camera  dei  deputati,  nella  seduta  del 28 febbraio 1990, ha
approvato la seguente modificazione al proprio regolamento:
  All'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
   "3- bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le norme del
capo VIII  del  regolamento.  Nel  corso  della  discussione  ciascun
deputato  puo'  presentare una proposta contenente principi e criteri
direttivi per la riformulazione del testo della  Giunta.  Al  termine
della  discussione le proposte possono essere illustrate per non piu'
di  dieci  minuti  ciascuna  e  sono  poste   in   votazione   previa
dichiarazione  di  voto  di  un  deputato  per Gruppo per non piu' di
cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola  ai  deputati
che  intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato
dal proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti  di  tempo.
E'  ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione
a singoli principi e criteri direttivi.
  3-  ter.  Qualora  tutte  le proposte contenenti principi e criteri
direttivi  siano  state  respinte,  si  passa  alla  votazione  della
proposta  della  Giunta,  previo  svolgimento  delle dichiarazioni di
voto. Ove una o piu' di  tali  proposte  siano  state  approvate,  la
Giunta  presenta  un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri
direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente  di
Gruppo  o  venti  deputati  esprimano  dissenso  sul  modo  in cui le
deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono  presentare
proposte  interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da
essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per
l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89".
 All'articolo 16, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
  "4.  Il  testo della Giunta e' approvato a maggioranza assoluta dei
componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In
caso  di  mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione,
con le stesse modalita', le proposte sostitutive di cui al  comma  3-
ter,  cominciando  dalla proposta che piu' si avvicina al testo della
Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad  un  deputato  per
Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate.
  4-  bis.  La  domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto
deve essere presentata, a norma del  comma  2  dell'articolo  51  del
regolamento,  prima  dell'inizio  della  discussione. Qualora non sia
stata richiesta la votazione qualificata, si  procede  con  votazione
nominale  allorche'  sia  necessario constatare la maggioranza di cui
all'articolo 64 della Costituzione".
  Le  presenti  disposizioni  entrano  in vigore il giorno successivo
alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                                                 Il Presidente: IOTTI
 
          AVVERTENZA:
              Il  testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  del  regolamento  qui modificata, della quale
          restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alla deliberazione:
             Il  testo  dell'articolo 16 del regolamento della Camera
          dei deputati, quale risulta a seguito  della  modificazione
          approvata dall'assemblea nella seduta del 28 febbraio 1990,
          soprariportata, e' il seguente:
             "Art. 16. - 1. La Giunta per il regolamento della Camera
          e' composta di dieci deputati nominati dal  Presidente  non
          appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa e' presieduta
          dallo stesso Presidente della Camera, il  quale,  udito  il
          parere della stessa Giunta, puo' integrarne la composizione
          ai fini di una  piu'  adeguata  rappresentativita'  tenendo
          presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalita'
          tra i vari Gruppi.
             2.  Alla  Giunta  sono deferiti lo studio delle proposte
          relative  al  regolamento,  i  pareri  sulle  questioni  di
          interpretazione   del   Regolamento   medesimo  nonche'  la
          soluzione dei conflitti di competenza  tra  le  Commissioni
          nei  casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma
          4 dell'articolo 93.
             3. La Giunta propone all'assemblea le modificazioni e le
          aggiunte   al   regolamento   che   l'esperienza   dimostri
          necessarie.
             3-  bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le
          norme del  capo  VIII  del  regolamento.  Nel  corso  della
          discussione  ciascun  deputato puo' presentare una proposta
          contenente   principi   e   criteri   direttivi   per    la
          riformulazione  del  testo  della  Giunta. Al termine della
          discussione le proposte possono essere illustrate  per  non
          piu'  di  dieci  minuti  ciascuna e sono poste in votazione
          previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo  per
          non  piu'  di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede
          la parola ai  deputati  che  intendono  esprimere  un  voto
          diverso  rispetto  a  quello dichiarato dal proprio Gruppo,
          stabilendone le modalita' ed i limiti di tempo.  E' ammessa
          la richiesta di votazione per parti separate in relazione a
          singoli principi e criteri direttivi.
             3-  ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e
          criteri direttivi  siano  state  respinte,  si  passa  alla
          votazione  della  proposta della Giunta, previo svolgimento
          delle dichiarazioni  di  voto.  Ove  una  o  piu'  di  tali
          proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo
          testo che  recepisce  i  principi  e  i  criteri  direttivi
          approvati  dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di
          Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in  cui
          le   deliberazioni   dell'Assemblea  sono  state  recepite,
          possono presentare  proposte  interamente  sostitutive  del
          testo  della  Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai
          principi    e    criteri    direttivi    approvati.     Per
          l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89.
             4.  Il  testo  della  Giunta  e' approvato a maggioranza
          assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64
          della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale
          testo sono poste in votazione, con le stesse modalita',  le
          proposte  sostitutive  di  cui  al  comma 3ter, cominciando
          dalla proposta che piu' si avvicina al testo della  Giunta.
          E'  consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per
          Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate.
             4- bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio
          segreto  deve  essere  presentata,  a  norma  del  comma  2
          dell'articolo  51  del Regolamento, prima dell'inizio della
          discussione. Qualora non sia stata richiesta  la  votazione
          qualificata,  si  procede  con votazione nominale allorche'
          sia   necessario   constatare   la   maggioranza   di   cui
          all'articolo 64 della Costituzione.
             5.   Le   disposizioni  modificative  ed  aggiuntive  al
          regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica".