La  Camera  dei  deputati,  nella  seduta  del 28 febbraio 1990, ha
riconosciuto strettamente conseguenziali alla modifica  dell'art.  49
del  regolamento approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del
13 ottobre  1988,  le  seguenti  modificazioni  di  coordinamento  al
proprio regolamento:
 Al  comma  2  dell'articolo  27, le parole: a scrutinio segreto sono
sostituite dalle seguenti: palese mediante  procedimento  elettronico
con registrazione dei nomi.
 Il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
  1.  Salve  le  votazioni  riguardanti  persone, che si effettuano a
scrutinio segreto, l'Assemblea e le  Commissioni  votano  normalmente
per  alzata  di  mano, a meno che sia richiesta votazione nominale o,
nei casi consentiti dall'articolo 49 e  limitatamente  all'Assemblea,
la votazione per scrutinio segreto.
  Al  comma  2 dell'articolo 51 sono soppresse le seguenti parole: in
Commissione da cinque deputati o da  uno  o  piu'  rappresentanti  di
Gruppi  che  separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica nella medesima Commissione.
  Il comma 3 dell'articolo 55 e' soppresso.
  Il  comma  1  dell'articolo  91  e'  sostituito  dal  seguente:  La
votazione finale sul progetto di legge ha luogo  immediatamente  dopo
la  discussione  e  la  votazione degli articoli e viene effettuata a
norma dell'articolo 49.
 Al  comma  3  dell'articolo  96-bis,  le  parole:  con votazione per
scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti:  con  votazione  da
cui consegua la verifica del numero legale.
 Al  comma  1  dell'articolo 106, le parole: a scrutinio segreto sono
sostituite dalle seguenti: con modalita' da cui consegua la  verifica
del numero legale.
 Al  comma  2 dell'articolo 116, sono soppresse le seguenti parole: a
scrutinio segreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  del  regolamento  qui modificate, delle quali
          restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota alla deliberazione:
             Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei
          deputati quale risulta a  seguito  delle  modificazioni  di
          coordinamento sopra riportate e' il seguente:
             "Art.  27.  -  1.  L'Assemblea o la Commissione non puo'
          discutere  ne'  deliberare  su  materie   che   non   siano
          all'ordine del giorno.
             2.  In  Assemblea, per discutere o deliberare su materie
          che non siano all'ordine  del  giorno,  e'  necessaria  una
          deliberazione  con  votazione  palese mediante procedimento
          elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei
          tre  quarti  dei  votanti. La proposta relativa puo' essere
          presentata da trenta deputati o da uno o piu' presidenti di
          Gruppi  che,  separatamente  o congiuntamente, risultino di
          almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della
          seduta  o  quando  si  stia  per  passare  ad  altro  punto
          dell'ordine del giorno o quando la  discussione  sia  stata
          sospesa".
             "Art.  51.  -  1. Salve le votazioni riguardanti persone
          che si effettuano a scrutinio  segreto,  l'Assemblea  e  le
          Commissioni  votano  normalmente per alzata di mano, a meno
          che  sia  richiesta  la  votazione  nominale  o,  nei  casi
          consentiti  dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea,
          la votazione per scrutinio segreto.
             2.  La  votazione  nominale  puo'  essere  richiesta  in
          Assemblea da venti deputati o da uno o piu'  presidenti  di
          Gruppi  che,  separatamente  o congiuntamente, risultino di
          almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro
          deputati  o  da  uno  o  piu  rappresentanti di Gruppi che,
          separatamente o congiuntamente, risultino  di  almeno  pari
          consistenza   numerica   nella   medesima  Commissione.  La
          votazione per scrutinio segreto puo'  essere  richiesta  in
          Assemblea  da trenta deputati o da uno o piu' presidenti di
          Gruppi che, separatamente o  congiuntamente,  risultino  di
          almeno pari consistenza numerica.
             3.  Nel  concorso di diverse richieste prevale quella di
          votazione per scrutinio segreto".
             "Art.  55.  -  1.  La  votazione  per  scrutinio segreto
          normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
             2.  In  caso  di  difetto  dei  relativi dispositivi, il
          Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante  sono
          date  due  palline, una bianca e una nera, da deporre nelle
          urne".
             "Art. 91. - 1. La votazione finale sul progetto di legge
          ha luogo immediatamente dopo la discussione e la  votazione
          degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.
             2. Il Presidente puo' pero' rinviare la votazione finale
          ad una successiva seduta.
             3.  Il  Presidente  puo'  far  procedere  alle votazioni
          contemporanee di piu' progetti di  legge.  In  tal  caso  i
          deputati  che  intendono astenersi su qualcuno dei progetti
          in votazione devono  dichiararlo  ai  Segretari  prima  del
          voto".
             "Art.  96-bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i
          disegni di legge di cui al presente capo  alle  Commissioni
          competenti,  in sede referente, il giorno stesso della loro
          presentazione o trasmissione alla Camera e ne  da'  notizia
          in   Aula   nello   stesso  giorno  o  nella  prima  seduta
          successiva, da convocarsi anche appositamente  nel  termine
          di  cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo
          comma dell'articolo 77 della Costituzione. La  proposta  di
          diversa  assegnazione,  ai  sensi del comma 1 dell'articolo
          72,   deve   essere   formulata   all'atto    dell'annuncio
          dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano
          sentiti un oratore contro e uno a favore per  non  piu'  di
          cinque minuti ciascuno.
             2.  In  ogni  caso  il Presidente della Camera assegna i
          disegni di legge di cui al comma 1  del  presente  articolo
          alla  Commissione  affari  costituzionali  per il parere ai
          sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime  il  proprio
          parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti
          richiesti  dal  secondo  comma   dell'articolo   77   della
          Costituzione  entro  e  non  oltre il termine di tre giorni
          dalla presentazione o trasmissione del  disegno  di  legge,
          nominando   un   relatore   per   l'eventuale   discussione
          pregiudiziale in Assemblea.
             3.  Qualora la Commissione affari costituzionali esprima
          parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla
          presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera
          in via pregiudiziale, con  votazione  da  cui  consegua  la
          vanifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti
          richiesti   dall'articolo   77   della   Costituzione   per
          l'emanazione  del  decreto-legge,  sentiti  il relatore, il
          Governo ed un deputato per Gruppo per non piu' di  quindici
          minuti  ciascuno. Hanno altresi' diritto di intervenire per
          non piu' di dieci minuti ciascuno i  deputati  dissenzienti
          dalle  posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione
          affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica
          la  stessa  procedura  su richiesta di trenta deputati o di
          uno o  piu'  presidenti  di  Gruppi  che,  separatamente  o
          congiuntamente,   risultino   di  almeno  pari  consistenza
          numerica,   da   presentare    entro    ventiquattro    ore
          dall'espressione  del  parere.  Tra  la pubblicazione nelle
          forme regolamentari del parere contrario della  Commissione
          affari costituzionali o la presentazione della richiesta di
          trenta deputati o di uno o piu' presidenti di  Gruppi  che,
          separatamente  o  congiuntamente,  risultino di almeno pari
          consistenza   numerica,   e   la   votazione    da    parte
          dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non
          minore di ventiquattro  ore.  Qualora  la  votazione  abbia
          esito  negativo,  il  disegno  di  legge  di conversione si
          intende respinto.
             4.  La deliberazione dell'Assemblea di cui al comma 3 e'
          condizione per l'ulteriore prosecuzione  della  discussione
          dei disegni di legge di cui al presente capo.
             5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di
          legge  di  cui  al  presente  capo  non  possono   proporsi
          questioni  pregiudiziali  di merito o sospensive ne' ordini
          del giorno di non passaggio agli articoli.
             6.  Scaduto  il termine per riferire di cui all'articolo
          81 i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono
          presi  in  considerazione  ai fini della programmazione dei
          lavori anche  se  la  Commissione  non  ne  abbia  concluso
          l'esame in sede referente.
             7.  E'  in facolta' del Presidente, in casi particolari,
          anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del
          disegno di legge di conversione, di modificare i termini di
          cui ai commi precedenti.
             8.  Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti
          e  gli  articoli  aggiuntivi  che  non  siano  strettamente
          attinenti  alla  materia del decreto-legge. Qualora ritenga
          opportuno  consultare  l'Assemblea,  questa  decide   senza
          discussione per alzata di mano".
             "Art.  106.  -  1. Al termine della discussione, se sono
          stati  presentati   ordini   del   giorno   di   reiezione,
          l'Assemblea  li  vota  con  modalita'  da  cui  consegua la
          verifica  del  numero  legale  dopo  la   votazione   degli
          eventuali emendamenti ad essi proposti.
             2.  Se gli ordini del giorno di reiezione non sono stati
          approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno
          di legge di approvazione dello statuto.
             3.  In  caso  di  reiezione  del  disegno  di  legge  di
          approvazione  non  si  applica  la  norma   del   comma   2
          dell'articolo 72".
             "Art.  116.  -  1.  Se  il  Governo pone la questione di
          fiducia sull'approvazione o  reiezione  di  emendamenti  ad
          articoli  di  progetti di legge, non e' modificato l'ordine
          degli  interventi   e   delle   votazioni   stabilito   dal
          regolamento.
             2.  Se  il  Governo  pone  la  questione  di fiducia sul
          mantenimento di un articolo si vota sull'articolo dopo  che
          tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se
          il voto della Camera e' favorevole, l'articolo e' approvato
          e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso
          modo si procede se sia posta la questione di fiducia su  un
          ordine  del  giorno,  una  mozione o una risoluzione. Se il
          progetto di legge consiste in un solo articolo, il  Governo
          puo'  porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo,
          salva la votazione finale del progetto.
             3.  Sulla  questione  di  fiducia  si  vota  per appello
          nominale non  prima  di  ventiquattro  ore,  salvo  diverso
          accordo  fra i Gruppi. Hanno facolta' di fare dichiarazione
          di voto un deputato  per  Gruppo  nonche'  i  deputati  che
          intendano  esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle
          dei propri Gruppi.
             4.  La  questione  di  fiducia  non puo' essere posta su
          proposte  di  inchieste  parlamentari,  modificazioni   del
          Regolamento   e   relative   interpretazioni   o  richiami,
          autorizzazioni  a  procedere  e  verifica  delle  elezioni,
          nomine,   fatti  personali,  sanzioni  disciplinari  ed  in
          generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento
          interno  della  Camera  e  su  tutti quegli argomenti per i
          quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano
          o per scrutinio segreto".