La Camera dei deputati, nella seduta del 28 febbraio 1990, ha riconosciuto strettamente conseguenziali alla modifica dell'art. 49 del regolamento approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1988, le seguenti modificazioni di coordinamento al proprio regolamento: Al comma 2 dell'articolo 27, le parole: a scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti: palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. Il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. Al comma 2 dell'articolo 51 sono soppresse le seguenti parole: in Commissione da cinque deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. Il comma 3 dell'articolo 55 e' soppresso. Il comma 1 dell'articolo 91 e' sostituito dal seguente: La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. Al comma 3 dell'articolo 96-bis, le parole: con votazione per scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti: con votazione da cui consegua la verifica del numero legale. Al comma 1 dell'articolo 106, le parole: a scrutinio segreto sono sostituite dalle seguenti: con modalita' da cui consegua la verifica del numero legale. Al comma 2 dell'articolo 116, sono soppresse le seguenti parole: a scrutinio segreto.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del regolamento qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei deputati quale risulta a seguito delle modificazioni di coordinamento sopra riportate e' il seguente: "Art. 27. - 1. L'Assemblea o la Commissione non puo' discutere ne' deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, e' necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa puo' essere presentata da trenta deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa". "Art. 51. - 1. Salve le votazioni riguardanti persone che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. 2. La votazione nominale puo' essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o piu rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto puo' essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto". "Art. 55. - 1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. 2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne". "Art. 91. - 1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. 2. Il Presidente puo' pero' rinviare la votazione finale ad una successiva seduta. 3. Il Presidente puo' far procedere alle votazioni contemporanee di piu' progetti di legge. In tal caso i deputati che intendono astenersi su qualcuno dei progetti in votazione devono dichiararlo ai Segretari prima del voto". "Art. 96-bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne da' notizia in Aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno. 2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, nominando un relatore per l'eventuale discussione pregiudiziale in Assemblea. 3. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere contrario, l'Assemblea, non oltre sette giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge, delibera in via pregiudiziale, con votazione da cui consegua la vanifica del numero legale, sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge, sentiti il relatore, il Governo ed un deputato per Gruppo per non piu' di quindici minuti ciascuno. Hanno altresi' diritto di intervenire per non piu' di dieci minuti ciascuno i deputati dissenzienti dalle posizioni del proprio Gruppo. Qualora la Commissione affari costituzionali esprima parere favorevole, si applica la stessa procedura su richiesta di trenta deputati o di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, da presentare entro ventiquattro ore dall'espressione del parere. Tra la pubblicazione nelle forme regolamentari del parere contrario della Commissione affari costituzionali o la presentazione della richiesta di trenta deputati o di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, e la votazione da parte dell'Assemblea deve intercorrere un intervallo di tempo non minore di ventiquattro ore. Qualora la votazione abbia esito negativo, il disegno di legge di conversione si intende respinto. 4. La deliberazione dell'Assemblea di cui al comma 3 e' condizione per l'ulteriore prosecuzione della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo. 5. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali di merito o sospensive ne' ordini del giorno di non passaggio agli articoli. 6. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81 i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la Commissione non ne abbia concluso l'esame in sede referente. 7. E' in facolta' del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti. 8. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano". "Art. 106. - 1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota con modalita' da cui consegua la verifica del numero legale dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti. 2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono stati approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto. 3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72". "Art. 116. - 1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non e' modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal regolamento. 2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera e' favorevole, l'articolo e' approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo puo' porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto. 3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Hanno facolta' di fare dichiarazione di voto un deputato per Gruppo nonche' i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi. 4. La questione di fiducia non puo' essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto".