IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  2,  comma  3,  della  legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in  base  al  quale  i
reclutamenti  o  le  immissioni  in  servizio, le ferme del personale
volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio  del  personale
delle  Forze  armate,  dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  fatte  salve  le   nomine   ad   ufficiale   dei
frequentatori  delle  accademie,  le  nomine  a  vice commissario dei
frequentatori  dell'Istituto  superiore  di   polizia,   nonche'   le
immissioni   in   servizio  dei  sottufficiali  e  del  personale  di
corrispondente  qualifica  della  Polizia  di  Stato,  degli  allievi
ispettori  di  polizia  e del personale dei servizi di informazione e
sicurezza, che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole  e
gli   istituti   di   formazione,  possono  essere  autorizzati,  per
comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di concerto con il Ministro del
tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 17
ottobre 1989, con il quale ai sensi del comma  4  dell'art.  2  della
legge  29  dicembre  1988,  n. 554, e' stato approvato per il 1989 il
piano annuale delle assunzioni del personale delle Forze armate;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.  avv.  Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93 e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  nota prot. n. 1/6342/4.3.16/89 in data 10 febbraio 1989,
con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione  a
richiamare  in  servizio, nel 1989, tremilaottocento sottufficiali in
congedo delle forze armate;
  Considerato  che  le  unita'  richieste,  in aggiunta a quelle gia'
autorizzate nel corso del 1989, non superano  il  numero  complessivo
stabilito con il suddetto decreto del 17 ottobre 1989;
  Considerato   che  il  Ministero  del  tesoro  ha  espresso  parere
favorevole;
  Ritenuto   che  esistono  le  comprovate  esigenze  che  consentono
l'emanazione del richiesto  provvedimento  autorizzativo,  in  quanto
trattasi  di  ineliminabili  ed  indifferibili esigenze connesse alla
funzionalita' delle Forze armate;
                               Decreta:
  Il  Ministero  della  difesa  e' autorizzato, ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 29  dicembre  1988,  n.  554,  a  richiamare  in
servizio   nel  corso  del  1989  tremilaottocento  sottufficiali  in
congedo, come di seguito specificato:
    a)  Esercito: milleduecentonovanta sottufficiali in congedo delle
armi e corpi logistici;
    b) Marina: centonovanta sottufficiali in congedo;
    c) Aeronautica: novecento sottufficiali in congedo;
    d)  Carabinieri:  millequattrocentoventi sottufficiali in congedo
dell'Arma dei carabinieri.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, addi' 15 novembre 1989
                        p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                            Il Ministro per la funzione pubblica
                                           GASPARI
Il Ministro del tesoro
       CARLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 27