IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come  risulta  modificato dall'articolo 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria  1985),  in  virtu'
del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad effettuare
operazioni di indebitamento, nel limite  annualmente  risultante  nel
quadro   generale  riassuntivo  del  bilancio  di  competenza,  anche
attraverso l'emissione di  certificati  di  credito  del  Tesoro,  di
durata  non  superiore  a  dodici  anni, con l'osservanza delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;
  Visto  l'art.  1  della  legge  27  dicembre  1989,  n.  407 (legge
finanziaria 1990), concernente il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto  opportuno,  per il reperimento dei fondi da destinarsi, a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
a   copertura   delle   spese  iscritte  in  bilancio,  procedere  ad
un'emissione di certificati di credito del Tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati  di  credito  del  Tesoro  con  opzione  (CTO)  al  tasso
d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo  massimo
di  nominali  lire  2.000  miliardi,  della  durata  di sei anni, con
godimento 19 febbraio 1990, al prezzo fisso di lire 97,15%.
  L'assegnazione  dei  certificati  avviene  con il sistema dell'asta
marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto  di
sottoscrizione"  rappresentata  la maggiorazione di prezzo rispetto a
quello  di  emissione  indicato  nel   precedente   comma,   che   il
sottoscrittore   dichiara   nella  richiesta  di  essere  disposto  a
corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di  certificati.   Le
richieste   che   dovessero   risultare  accolte  sono  vincolanti  e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.