IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  proprio  decreto  n.  570472/66-AU-184 in data 12 aprile
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  1989,
con  cui  e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in
ECU con  godimento  19  aprile  1989,  di  durata  quinquennale,  per
l'importo di 1.000 milioni di ECU;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   16   del  richiamato  decreto
ministeriale in data 12 aprile 1989, con cui, tra l'altro,  e'  stata
affidata  alla  Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative
al  pagamento  degli  interessi  sui  titoli  ed  al   rimborso   dei
certificati  emessi,  prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette
operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati  regolati
con separato decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane,
al  netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio
finanziario, verranno messi dal Tesoro  a  disposizione  della  Banca
d'Italia  il  19  aprile  ogni  anno,  a  partire dal 19 aprile 1990,
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e  10  del  decreto
ministeriale in data 12 aprile 1989, citato nelle premesse.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente
bancario, denominato "Banca d'Italia - Amministrazione  centrale".  I
mandati  verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni
prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 19 aprile  di
ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto  da  pagare  a
ciascun  portatore  dei  titoli,  alle  cinque  lire piu' vicine, per
difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero",  la   Banca   d'Italia
provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo ogni anno,
il capitale  nominale  complessivo  sul  quale  annualmente  dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.