IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le domande in data 29 dicembre 1988, 11 e 30 gennaio, 15, 16
e 30 marzo, 18 e 21 aprile, 11 e 25 maggio, 13, 15 e 30 giugno, 24  e
25  luglio  1989,  presentate  dalla  Compagnia  assicuratrice Unipol
S.p.a., con sede in Bologna, intese  ad  ottenere  l'approvazione  di
nuove  tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative
condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Viste  le  lettere n. 922763, n. 923126 e n. 923372 rispettivamente
in data 26 luglio, 6 e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto  per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP,  ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi   alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le  relative
condizioni  di  polizza,  presentate  dalla  Compagnia  assicuratrice
Unipol S.p.a., con sede in Bologna:
   1)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 1);
   3)  tariffa  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte, a
premio unico, comprese le condizioni di applicazione;
   4)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 3);
   5)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del   capitale   iniziale,  a  premio  annuo  limitato,  comprese  le
condizioni di applicazione;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffa  di  assicurazione  temporanea  per il caso di morte a
capitale decrescente mensilmente di un importo costante pari  ad  1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  unico, comprese le condizioni di
applicazione;
   8)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui  al
precedente punto 7);
    9)  tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di
invalidita' totale e permanente, per contratti individuali, a  premio
annuo, comprese le condizioni di applicazione;
   10)  condizioni  speciali della tariffa di cui al precedente punto
9);
   11)  tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di
invalidita' totale e permanente, per contratti individuali, a  premio
unico, comprese le condizioni di applicazione;
   12)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 11);
   13)  condizioni  generali  di  polizza  regolanti la copertura del
rischio di invalidita' totale e permanente per contratti individuali;
   14)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte;
   15)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 14);
   16)  tariffa  di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' permanente;
   17)  condizioni  speciali  di  polizza  della  tariffa  di  cui al
precedente punto 16), regolanti la copertura  del  rischio  morte  ed
invalidita' permanente;
   18)  condizioni  di  polizza regolanti la copertura del rischio di
invalidita' permanente da applicare alle tariffe di cui ai punti  14)
e 16);
   19)  tariffe  di  assicurazione  temporanea per il caso di morte a
capitale decrescente annualmente di un importo costante pari  ad  1/n
del  capitale  iniziale,  a  premio  unico, comprese le condizioni di
applicazione;
   20)  condizioni  speciali di polizza, da applicare alla tariffa di
cui al punto 19);
   21) tariffe di assicurazione di annualita' temporanea certa a rate
annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio  annuo  costante
limitato, comprese le condizioni di applicazione;
   22)  condizioni  speciali di polizza, da applicare alle tariffe di
cui al punto 21);
   23) tariffe di assicurazione di annualita' temporanea certa a rate
annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio unico,  comprese
le condizioni di applicazione;
   24)  condizioni  speciali di polizza, da applicare alle tariffe di
cui al punto 23);
   25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;
   26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe
di assicurazione a prestazioni rivalutabili.
  In  caso di decesso dell'assicurato nelle forme per il caso di vita
con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra'
liquidare    l'intero    premio    annuo    netto   garantito   dalla
controassicurazione.