IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 29 dicembre 1988, 11 e 30 gennaio, 15, 16 e 30 marzo, 18 e 21 aprile, 11 e 25 maggio, 13, 15 e 30 giugno, 24 e 25 luglio 1989, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione per il caso di morte e delle relative condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Viste le lettere n. 922763, n. 923126 e n. 923372 rispettivamente in data 26 luglio, 6 e 27 settembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna: 1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione; 6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7); 9) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' totale e permanente, per contratti individuali, a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione; 10) condizioni speciali della tariffa di cui al precedente punto 9); 11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte e di invalidita' totale e permanente, per contratti individuali, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 12) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 11); 13) condizioni generali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidita' totale e permanente per contratti individuali; 14) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte; 15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14); 16) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente; 17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16), regolanti la copertura del rischio morte ed invalidita' permanente; 18) condizioni di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidita' permanente da applicare alle tariffe di cui ai punti 14) e 16); 19) tariffe di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 20) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al punto 19); 21) tariffe di assicurazione di annualita' temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione; 22) condizioni speciali di polizza, da applicare alle tariffe di cui al punto 21); 23) tariffe di assicurazione di annualita' temporanea certa a rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione; 24) condizioni speciali di polizza, da applicare alle tariffe di cui al punto 23); 25) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili; 26) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili. In caso di decesso dell'assicurato nelle forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la societa' dovra' liquidare l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.