IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica10 marzo 1982, n. 162; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' con le quali veniva chiesto l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare lenuove modifiche di statuto in deroga al termine triennaledi cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989, per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici Art. 179. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Universita' degli studi di Siena. La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo. La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo. Art. 180. - Il corso di studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti. Art. 181. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facolta' di medicina e chirurgia e di farmacia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 182. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domanda a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 183. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: anatomia ed istologia generale e della cute; microbiologia e microbiologia clinica (*); fisica (*); chimica, biochimica e biochimica clinica (*); chimica dei prodotti cosmetici. 2 Anno: nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi; cosmetologia applicata; dermatologia estetica; fisioterapia dermatologica; farmacologia e tossicologia cosmetologica; etica medica; massoterapia; nozioni di patologia dermatologica. 3 Anno: tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici; controllo di qualita' microbiologico e tossicologico; legislazione cosmetica; cosmetologia applicata, correttiva e decorativa; nozioni di dermatologia correttiva; nozioni di chirurgia estetica. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 184. - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori e laboratori: 1) ambulatorio di dermatologia clinica, fisioterapia dermatologica e dermatologia correttiva (istituto di clinica dermosifilopatica); 2) laboratorio di diagnostica allergologica e cosmetologica (istituto di clinica dermosifilopatica); 3) laboratorio di chimica dei prodotti cosmetici (istituto di chimica organica). La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 185. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Siena, addi' 29 agosto 1989 Il rettore: BERLINGUER