IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica10 marzo 1982, n.
162;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Siena approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di  questa  Universita'  con  le  quali  veniva
chiesto  l'istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali per
tecnici cosmetici;
  Riconosciuta   la   particolare  necessita'  di  approvare  lenuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennaledi cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 18 marzo 1989,  per  l'istituzione  della
scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita'
degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a  fini  speciali,
sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli relativi all'istituzione
della scuola diretta a fini speciali per tecnici  cosmetici,  con  il
conseguente  spostamento della numerazione degli articoli successivi.
         Scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici
  Art.  179.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici cosmetici presso l'Universita' degli studi di Siena.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  una  completa  preparazione
teorico-pratica agli allievi per  l'esercizio  della  professione  di
tecnico cosmetologo.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.
  Art.  180.  -  Il  corso di studi ha la durata di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.
  Art. 181. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  le  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e di farmacia.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  182.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di  secondo  grado.
Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domanda a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 183. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   anatomia ed istologia generale e della cute;
   microbiologia e microbiologia clinica (*);
   fisica (*);
   chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
   chimica dei prodotti cosmetici.
 2› Anno:
   nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
   cosmetologia applicata;
   dermatologia estetica;
   fisioterapia dermatologica;
   farmacologia e tossicologia cosmetologica;
   etica medica;
   massoterapia;
   nozioni di patologia dermatologica.
 3› Anno:
   tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici;
   controllo di qualita' microbiologico e tossicologico;
   legislazione cosmetica;
   cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;
   nozioni di dermatologia correttiva;
   nozioni di chirurgia estetica.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio.
  Art.  184.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti ambulatori e laboratori:
   1) ambulatorio di dermatologia clinica, fisioterapia dermatologica
e dermatologia correttiva (istituto di clinica dermosifilopatica);
   2)   laboratorio  di  diagnostica  allergologica  e  cosmetologica
(istituto di clinica dermosifilopatica);
   3)  laboratorio  di  chimica  dei  prodotti cosmetici (istituto di
chimica organica).
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 185. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, addi' 29 agosto 1989
                                               Il rettore: BERLINGUER