Si  riporta,  ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   20   novembre   1989,  il  programma  di
riqualificazione delle attivita' ricettive e turistiche e valutazione
di  impatto  ambientale,  relativo agli interventi disciplinati dalla
legge  30 dicembre 1989, n. 424, approvato con delibera della regione
Veneto n. 1048 in data 23 febbraio 1990.
  PREMESSA:
       Il  fenomeno  dell'eutrofizzazione  che  si e verificato nelle
stagioni  estive  degli  anni  1988 e 1989 ha comportato a carico dei
centri  turistici  del  litorale e dei settori economici collegati al
turismo  danni  ingenti causati dalla perdita di presenza soprattutto
dei tradizionali turisti stranieri.
       La stampa e le reti televisive internazionali, particolarmente
quelle   tedesche   e   austriache,   hanno   condotto  una  campagna
allarmistica  nell'estate  scorsa con riprese nei mesi recenti che ha
condizionato in modo negativo la domanda turistica rendendo difficile
anche la promozione della programmazione estiva per il presente anno.
       Pur  se  la  causa  principale  della  crisi  e da iputarsi al
fenomeno  delle  alghe,  non  si puo non tener conto del fatto che il
nostro litorale presenta un apparato ricettivo e di servizi piuttosto
superato,  anche  se con importanti eccezioni, e che tale apparato fa
difficolta  a  rimodellarsi  sulla  base  delle piu evolute tipologie
richieste  dal  turista  anche  in  condizioni  normali,  vale a dire
indipendentemente da contingenze naturali negative.
       Le  correnti turistiche da qualche tempo non si muovono piu su
itinerari  consolidati  ma  tendono  a  diversificare  le localita di
soggiorno  secondo  articolate  richieste.  Inoltre,  alcuni paesi di
recente  inserimento hanno sviluppato un'offerta turistica moderna ed
aggressiva,   appoggiata  sul  piano  promozionale  e  collegata  con
importanti   operatori,   che   ha  riscosso  un  notevole  successo,
giustificato  soprattutto  dalla qualita dell'offerta ricettiva e dei
servizi  di  supporto  concernenti  l'attivita sportiva, ricreativa e
culturale.
       Il nuovo mercato turistico e quindi un mercato dinamico e
con  una  domanda  di beni e servizi di tipo nuovo, tale da innescare
una forte concorrenza all'interno dello stesso apparato ricettivo del
nostro litorale.
       In questo quadro evolutivo comunque una sostanziale tenuta,
anzi un'ulteriore crescita, si e registrata all'interno delle
strutture ricettive che hanno saputo qualificare la loro offerta e in
quelle  localita  nelle quali le iniziative pubbliche o private hanno
saputo sviluppare servizi moderni e diversificati.
       Infatti le statistiche allegate mostrano come gli alberghi
classificati con quattro e cinque stelle abbiano mantenuto le
presenze, mentre quelli classificati da una a tre stelle hanno
subito il calo derivante dalla crisi.
       Una politica turistica deve quindi porsi come obiettivo
l'attivazione di interventi per la modifica della situazione
incentivando le iniziative in grado di migliorare gli standards
alberghieri ed extralberghieri nonche le disponibilita di servizi
complementari anche collettivi.
       La legge 30 dicembre 1989, n. 424 puo costituire
un'ulteriore  occasione  per tale evoluzione migliorativa in sintonia
con  tutta  la  legislazione  varata  dall'Amministrazione regionale,
orientando i finanziamenti alle iniziative dirette alla
qualificazione del ricettivo. Una specifica priorita sara
riconosciuta  alla  dotazione dei sistemi di sicurezza previsti dalla
normativa  infortunistica nazionale ed europea e all'abolizione delle
barriere   architettoniche.   Particolare   preferenza,  comunque,  e
accordata  dalla  legge  ai  progetti  in  linea con gli obiettivi di
politica turistica regionale.
       Il presente Programma di riqualificazione delle attivita
ricettive e turistiche e la conseguente valutazione di impatto
ambientale non intendono prospettare delle scelte precostituite
senza  tener  conto  dell'andamento della domanda e delle aspettative
degli  operatori,  ma  delineare  dei  criteri  preferenziali e degli
indirizzi  di riqualificazione in grado di orientare le richieste dei
beneficiari  privati  e  pubblici.  Per  questo  motivo  il Programma
fornisce  solo  delle indicazioni di tipo generale nel rispetto delle
prescrizioni urbanistiche e di impatto ambientale, come richiesto dal
legislatore nazionale.
       I Comuni costieri interessati agli interventi della legge
424 sono i seguenti:
  Provincia di Venezia:
  Comune di Venezia A.P.T. n. 15
  Comune di Chioggia A.P.T. n. 16
  Comune di Caorle A.P.T. n. 17
  Comune di Jesolo A.P.T. n. 19
  Comune di S. Michele al Tagliamento A.P.T. n. 21
  Comune di Eraclea A.P.T. n. 22
  Provincia di Rovigo:
  Comune di Rosolina A.P.T. n. 24
  Comune di Porto Tolle A.P.T. n. 25
  Comune di Contarina A.P.T. n. 25
  Comune di Donada A.P.T. n. 25
  Comune di Ariano Polesine A.P.T. n. 25
          TIPOLIGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO
       In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 30
dicembre 1989, n. 424, si segnalano le seguenti tipologie di
intervento ammissibili a contributo:
  a) ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive
     alberghiere ed extralberghiere gestite in forma
imprenditoriale;
  b) realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche di
servizio  ricreative  e  sportive  comunque  di  supporto all'offerta
turistica;
  c) realizzazione di nuove strutture ricettive intese come
rifacimento di strutture gia esistenti.
    Alle tipologie individuate sono attribuite le seguenti quote
percentuali del finanziamento assegnato:
  1) 40% per le iniziative di cui alla lettera a);
  2) 40% per le iniziative di cui alla lettera b);
  3) 20% per le iniziative di cui alla lettera c).
       Gli importi eventualmente non utilizzati in una delle
tipologie indicate possono rientrare in una delle altre fino
all'esaurimento  del  finanziamento  complessivamente assegnato dalla
Regione.
       Nel rispetto dei criteri di valutazione dell'impatto
paesistico-ambientale previsti ed individuati nel presente
Programma, sono applicabili, per ogni tipologia di intervento i
criteri preferenziali nell'ordine indicati:
   - qualita complessiva dei progetti con riferimento agli aspetti
    tecnici ed in particolare alle prescrizioni relative
all'abolizione delle barriere architettoniche ed all'adeguamento agli
standards  europei  previsti  dalle normative antinfortunistiche e di
sicurezza;
  - idoneita delle iniziative al miglioramento complessivo
dell'offerta  turistica  ricettiva  e  di  servizio anche mediante il
passaggio delle strutture beneficiarie a classificazioni
alberghiere di tipo superiore;
  - adeguamento delle strutture e dei servizi all'interno delle
aree territoriali a piu alto interesse turistico;
  - iniziative che consentano il conseguimento dei risultati con
il massimo risparmio di territorio;
  - informatizzazione dei servizi e aggiornamento tecnologico
della struttura;
  - lo sviluppo e la riqualificazione della piccola e media
impresa anche in forma associata;
  - l'immediata eseguibilita delle iniziative;
  - il rispetto delle caratteristiche ambientali;
  - la possibilita di fruizione pubblica nel caso di impianti
ricreativi e sportivi.
       Rappresenta priorita assoluta la realizzazione
dell'intervento entro il 30 giugno 1990 anziche entro quello
generale previsto per il 30 giugno 1991 e non prorogabile.
CONTRIBUTI AI COMUNI, ALLE PROVINCIE E AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
       Costituiscono criteri generali di priorita degli interventi
dei cui all'art. 1, comma 3 della legge 30 dicembre 1989, n. 424,
previsti ai fini della concessione ai Comuni, alle Provincie ed
agli  enti  pubblici e privati dei contributi per la ristrutturazione
od  il completamento delle strutture di rilevante interesse culturale
strettamente connesse all'attivita turistica:
  - iniziative volte al miglioramento dei servizi collettivi e
dell'arredo urbano;
  - rilevante interesse culturale;
  - stretta connessione dell'attivita turistica intesa sia nel
senso  della  localizzazione  in  un contesto di spiccata vocazione e
caratterizzazione  turistica  sia  nel  senso  delle  destinazione ad
ospitare manifestazioni di grande richiamo turistico;
  - l'immediata eseguibilita delle iniziative;
  - il rispetto delle caratteristiche ambientali.
       Rappresenta priorita assoluta la realizzazione
dell'intervento entro il 30 giugno 1990 anziche entro quello
generale previsto per il 30 giugno 1991 e non prorogate
            VALUTAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO AMBIENTALE
       La normativa statale vigente (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.
377)  in  materia di pronuncia di compatibilita ambientale stabilisce
che  siano  soggetti  a  tale  procedura  i  progetti  rientranti  in
specifiche categorie di opere.
       La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "istituisce" la
V.I.A., che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti
ed  indiretti  che  l'eventuale realizzazione dei progetti relativi a
determinate  opere  o a interventi pubblici o privati puo determinare
sull'ecosistema  considerato,  stabilendo  quali  siano gli ambiti di
applicazione.
       La legge n. 424/89 prevede invece una valutazione di impatto
ambientale sul Programma per la riqualificazione delle attivita
ricettive turistiche.
       Ovviamente tale valutazione va intesa in maniera diversa da
quanto  esplicitato  dal D.P.C.M. n. 377/88 in quanto un programma di
interventi non si puo configurare come una progettazione esecutiva ma
bensi  come  unma previsione di opere, di cui si conosce la tipologia
ma non i caratteri definitivi. In tal senso pertanto la V.I.A. citata
nella  legge  n.  424/98  dovra  avere  caratteristiche e modalita di
approccio alle problematiche diverse e piu generali.
       A tal fine dovranno essere prese in considerazione le
previsioni dei Piani territoriali con valenza paesistica, di
settore  (esempio  trasporti,  sanita), oltre che del Piano regionale
per  l'Ambiente,  inteso  come  la  sintesi  dei tre Piani di settore
(aria, acqua, suolo).
       In particolar modo si dovra porre attenzione che il
complesso  degli  interventi proposti non incidano significativamente
su:
  - viabilita, in relazione a maggiori o diversi flussi di
traffico;
  - significativita dell'incremento dei consumi idrici;
  - capacita di abbattimento degli apporti inquinanti dei reflui
da parte degli impianti di depurazione e/o dei corpi ricettori;
  - quantitativi e modalita di smaltimento dei rifiuti solidi,
anche in corso di realizzazione degli interventi;
  - incremento delle emissioni gassose e dei rumori richiedendo
accorgimenti per la loro riduzione, anche in corso di
realizzazione degli interventi;
   - pianificazione delle azioni di pronto intervento e protezione
   civile oltre che sulla potenzialita delle strutture sanitarie;
  - significativita dell'incremento dei consumi elettrici (energia
    elettrica, gas, carburanti);
  - "utilizzo" del territorio (nuove aree).
       Per    quanto    riguarda    la    valutazione    dell'impatto
paesisticoambientale,  il  P.T.R.C. e i piani di area della laguna di
Venezia   e   del   Delta   Po   e  i  piani  nazionali  con  valenza
paesistico-ambientale, sono gli strumenti che consentono di valutare
  l'aspetto territoriale e l'impatto sul paesaggio di un programma
di interventi di riqualificazione degli insediamenti turistici.
        Vutata quindi la conformita del Programma con i piani
territoriali,  lo  stesso  deve essere verificato anche alla luce dei
seguenti criteri:
  1) insedimenti ricadenti nelle zono turistiche o nelle zone
residenziali limitrofe al litorale;
  2) interventi di riqualificazione comprensivi della dotazione di
    servizi (parcheggi, verde, razionalizzazione delle strutture
balneari, quali servizi igienici, posti di pronto soccorso);
  3) interventi di riqualificazione volti alla dotazione di
attrezzature per il tempo libero (impianti per lo svago e la
ricreazione, per le attivita sportive dei turisti, verde
attrezzato,  percorsi  ciclo-pedonali,  ripristino  e  restauro della
vegetazione).
    Nel rispetto del presente Programma e del decreto attuativo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Giunta regionale varera
le disposizioni applicative, eventualmente necessarie, al fine di
rendere operativo il contenuto della legge n. 424/89.
                         LITORALE ADRIATICO
              CONSISTENZA STRUTTURE RICETTIVE ANNO 1989
            Dati forniti dalle Aziende di Promozione Turistica

   Tipo esercizio Esercizi Camere Leti Bagni

  Alberghi 5 stelle 1 230 402 233
  Alberghi 4 stelle 40 2.860 5.262 3.002
  Alberghi 3 stelle 195 10.549 19.184 11.057
  Alberghi 2 stelle 337 13.400 23.852 13.170
  Alberghi 1 stella 387 8.160 15.131 6.511
TOTALE ESERCIZI ALBERGHIERI 960 35.199 63.831 33.973

                                                   Posti

  Campeggi Villaggi turistici 74 100.107
  Alloggi privati 25.740 124.487
  Altri esercizi
  extralberghieri 48 8.702
  TOTALE ESERCIZI
  EXTRALBERGHIERI 25.862 233.296

            TOTALE GENERALE 26.822 35.199 297.127 33.973




         ---->    Vedere Tabella a Pag. 61 della G.U.  <----