IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con  il  quale
viene  prevista  la deliberazione dei consigli comunali e provinciali
riguardante il piano di risanamento finanziario per  provvedere  alla
copertura  delle  passivita'  gia'  esistenti e per assicurare in via
permanente condizioni di equilibrio della gestione;
  Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in
condizioni di dissesto, ai quali  sono  attribuiti  trasferimenti  di
parte  corrente  in  misura  inferiore  a  quella  media della classe
demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione
del  piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta,
che costituira' uno dei fattori di consolidamento  finanziario  della
gestione;
  Rilevato,  inoltre,  che  per il detto comma 5 la media di ciascuna
delle fasce  demografiche  indicate  nel  predetto  decreto-legge  n.
66/1989  all'art.  18,  comma  1,  lettera  c),  deve essere definita
all'inizio di ciascun anno,  considerando  unificate  le  ultime  due
classi;
  Considerato,  che  la  commissione di ricerca per la finanza locale
deve esprimere, tra l'altro, un parere  ai  sensi  del  comma  6  del
citato  art. 25 sulla esistenza dei presupposti per l'adeguamento del
contributo statale corrente alla media della  fascia  demografica  di
appartenenza e sulla capacita' delle misure finanziarie previste, ivi
comprese  l'adeguamento  del  contributo,  ad  assicurare  stabilita'
finanziaria  alla  gestione  del  comune  destinatario del contributo
stesso;
  Considerato,  infine,  che  il  piano  di risanamento, approvato ai
sensi del comma 7 del suddetto art.  25,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno prevede a favore dell'ente, l'adeguamento, se spettante,
del contributo statale corrente alla media della fascia  demografica,
di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso;
  Rilevato che per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100
miliardi prededotta dal fondo perequativo  dell'anno  successivo,  ai
sensi del comma 6 del piu' volte richiamato art. 25;
  Ritenuto opportuno definire, prima della determinazione delle medie
in questione, quali siano per  i  comuni  i  trasferimenti  di  parte
corrente  attribuiti  e  da  prendere  a base del calcolo delle medie
stesse;
  Ritenuto  che tali trasferimenti siano quelli previsti per i comuni
a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 14
e 18 del citato decreto-legge n. 66/1989;
  Considerato,  peraltro,  che dal fondo perequativo per i comuni sia
da escludere, per  il  calcolo  delle  citate  medie,  il  contributo
perequativo,  assegnato  con  il fondo derivante dall'addizionale sul
consumo di energia elettrica ai sensi  dell'art.   6,  comma  7,  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
  Visto,  infatti, che tale fondo e' attribuito, dopo che le relative
somme sono affluite al bilancio dello Stato,  nel  seguente  modo  ai
sensi  del  comma  3  dell'art.  18  del  decreto-legge  n.  66/1989,
introdotto in sede di conversione:
    a)  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a 5.000 abitanti per
assicurare nel 1989 contributi ordinari e  perequativi  nella  stessa
misura complessiva di quella assegnata nel 1988;
    b)  per  la  restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento
con il criterio dell'inverso del reddito pro-capite  provinciale,  ai
sensi  del  comma  1  (lettera  b)  e  per il 25% con il criterio dei
fabbisogni standardizzati previsto dal comma 1, lettera c);
  Ritenuto   opportuno,  non  considerare  il  citato  fondo  per  la
determinazione  delle  suesposte  medie  pro-capite  in  quanto,   in
generale,  ai  sensi dell'art. 15, comma 5, le modifiche apportate al
decreto-legge hanno efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  della  legge  di  conversione  (27  aprile 1989) ed in
particolare:
   per  il fondo della lettera a) del comma 3 dell'art. 18, in quanto
tale contributo e' stato  inserito  dalla  legge  di  conversione  26
aprile  1989,  n. 144, e pertanto non puo' essere considerato, tenuto
conto che la media dei trasferimenti di parte  corrente  deve  essere
definita  all'inizio  di ciascun anno ai sensi dell'art. 25, comma 5,
del decreto-legge n. 66/1989;
   per  il  fondo  della lettera b) del comma 3 dell'art. 18, poiche'
tale  contributo  non  puo'   essere   calcolato   non   conoscendosi
l'ammontare  del  fondo  derivante dal provvedimento dell'addizionale
sul consumo di energia elettrica ed, invece, il comma 5  dell'art.  5
si  riferisce,  per  la  determinazione delle medie, ai trasferimenti
attribuiti e non a quelli spettanti per future attribuzioni;
  Considerato, infine, che appare necessario determinare la media dei
trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1989 per ciascuna delle
fasce demografiche di appartenenza e con le limitazioni suesposte;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  media  nazionale  dei  trasferimenti  attribuiti  ai comuni per
ciascuna delle fasce demografiche definite ai  sensi  degli  articoli
18, comma 1, lettera c), e 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989,
considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti:
 
                                               Media
                                             nazionale
       Fascia demografica                    pro-capite
              --                                 --
  1a - Comuni con meno di 500 abitanti       L. 371.444
  2a - Comuni da 500 a 999 abitanti          "  341.381
  3a - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti      "  293.576
  4a - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti      "  279.489
  5a - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti      "  263.278
  6a - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti      "  252.214
  7a - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti    "  278.396
  8a - Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti    "  312.791
  9a - Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti    "  396.333
 10a - Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti  "  421.774
 11a - Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti  "  539.551
 12a - Comuni da 500.000 ed oltre            "  530.070