IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione; Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione; Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la media di ciascuna delle fasce demografiche indicate nel predetto decreto-legge n. 66/1989 all'art. 18, comma 1, lettera c), deve essere definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi; Considerato, che la commissione di ricerca per la finanza locale deve esprimere, tra l'altro, un parere ai sensi del comma 6 del citato art. 25 sulla esistenza dei presupposti per l'adeguamento del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza e sulla capacita' delle misure finanziarie previste, ivi comprese l'adeguamento del contributo, ad assicurare stabilita' finanziaria alla gestione del comune destinatario del contributo stesso; Considerato, infine, che il piano di risanamento, approvato ai sensi del comma 7 del suddetto art. 25, con decreto del Ministro dell'interno prevede a favore dell'ente, l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica, di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso; Rilevato che per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo, ai sensi del comma 6 del piu' volte richiamato art. 25; Ritenuto opportuno definire, prima della determinazione delle medie in questione, quali siano per i comuni i trasferimenti di parte corrente attribuiti e da prendere a base del calcolo delle medie stesse; Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 14 e 18 del citato decreto-legge n. 66/1989; Considerato, peraltro, che dal fondo perequativo per i comuni sia da escludere, per il calcolo delle citate medie, il contributo perequativo, assegnato con il fondo derivante dall'addizionale sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; Visto, infatti, che tale fondo e' attribuito, dopo che le relative somme sono affluite al bilancio dello Stato, nel seguente modo ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del decreto-legge n. 66/1989, introdotto in sede di conversione: a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988; b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con il criterio dell'inverso del reddito pro-capite provinciale, ai sensi del comma 1 (lettera b) e per il 25% con il criterio dei fabbisogni standardizzati previsto dal comma 1, lettera c); Ritenuto opportuno, non considerare il citato fondo per la determinazione delle suesposte medie pro-capite in quanto, in generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, le modifiche apportate al decreto-legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione (27 aprile 1989) ed in particolare: per il fondo della lettera a) del comma 3 dell'art. 18, in quanto tale contributo e' stato inserito dalla legge di conversione 26 aprile 1989, n. 144, e pertanto non puo' essere considerato, tenuto conto che la media dei trasferimenti di parte corrente deve essere definita all'inizio di ciascun anno ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989; per il fondo della lettera b) del comma 3 dell'art. 18, poiche' tale contributo non puo' essere calcolato non conoscendosi l'ammontare del fondo derivante dal provvedimento dell'addizionale sul consumo di energia elettrica ed, invece, il comma 5 dell'art. 5 si riferisce, per la determinazione delle medie, ai trasferimenti attribuiti e non a quelli spettanti per future attribuzioni; Considerato, infine, che appare necessario determinare la media dei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1989 per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza e con le limitazioni suesposte; Decreta: Art. 1. La media nazionale dei trasferimenti attribuiti ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche definite ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera c), e 25, comma 5, del decreto-legge n. 66/1989, considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti: Media nazionale Fascia demografica pro-capite -- -- 1a - Comuni con meno di 500 abitanti L. 371.444 2a - Comuni da 500 a 999 abitanti " 341.381 3a - Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti " 293.576 4a - Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti " 279.489 5a - Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti " 263.278 6a - Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti " 252.214 7a - Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti " 278.396 8a - Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti " 312.791 9a - Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti " 396.333 10a - Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti " 421.774 11a - Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti " 539.551 12a - Comuni da 500.000 ed oltre " 530.070