Ai presidenti delle giunte
                                  regionali
                                  Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Agli assessori regionali alla
                                  sanita'
                                  Agli   assessori  provinciali  alla
                                  sanita' delle province autonome  di
                                  Trento e Bolzano
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario e, per
                                  conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  Direzione    generale    produzione
                                  industriale
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle   foreste    -    Ispettorato
                                  repressione frodi
                                  Agli  uffici veterinari di confine,
                                  porto, aeroporto e dogana interna
 
  Il  decreto 2 maggio 1985 (GUSO n. 136/1985) nel riportare l'elenco
degli additivi ammessi nella  preparazione  dei  mangini,  stabilisce
anche  quali  siano  i  coloranti  consentiti,  distinguendoli in tre
gruppi di prodotti:
    A) carotenoidi e xantofille;
    B)  sostanze coloranti in blu o in verde (con limitazioni diverse
per mangimi destinati ad animali familiari e non);
    C)  tutte  le  altre  sostanze autorizzate dalle regolamentazioni
comunitarie per colorare i prodotti alimentari.
  Il  decreto  in esame quindi elenca tutti i coloranti inclusi nelle
lettere A) e B) e rinvia per quelli di cui al punto C) alle  analoghe
norme CEE, valide per gli alimenti per uso umano (1).
  Si  elencano,  in allegato, tutti i prodotti di cui al citato punto
C), della parte V, del  decreto  2  maggio  1985,  desumendoli  dalle
vigenti  norme  comunitarie e che, naturalmente, non siano stati gia'
compresi nei punti A) o B) (2).
  Occorre  poi  sottolineare che tali sostanze coloranti sono ammesse
alle seguenti condizioni (direttiva n. 85/429, allegato I,  parte  F,
punto 3):
   1) in generale, nei mangimi destinati ad animali familiari,
   2)  e  inoltre,  in  particolare,  nei  mangimi destinati ad altri
animali, purche':
    derivati dalla trasformazione di cascami di prodotti alimentari,
    oppure  provenienti  da  altre  materie di base, ad eccezione dei
cereali e delle farine di manioca, denaturate con queste  sostanze  o
colorate  al  momento  della  preparazione  tecnica,  per  permettere
l'identificazione necessaria durante la fabbricazione.
  Com'e'  ovvio valgono per tali sostanze coloranti le norme tecniche
contenute  nelle  direttive  CEE,  citate  in  nota,  concernenti  la
denominazione  chimica,  la  descrizione,  il  metodo  d'analisi ed i
requisiti di purezza.
                                       Il direttore generale: BELLANI
 
             (1)  Decreto  ministeriale  2  maggio  1985 (supplemento
          ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985)  recante
          l'elenco  degli  additivi ammessi nei mangimi, modificato e
          integrato, quanto alle sostanze coloranti,  dai  decreti  3
          marzo  1986  (Gazzetta  Ufficiale n. 66/86), 27 maggio 1987
          (Gazzetta Ufficiale n. 200/87), 9 settembre 1988  (Gazzetta
          Ufficiale  n.  300/88), 15 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale
          n. 15/89), 19 luglio 1989 (Gazzetta  Ufficiale  n.  192/89)
          che   include   nella   parte   V,   nei   gruppi  A  e  B,
          rispettivamente le seguenti sostanze:
             Gruppo A:
              capsantina;
              beta-apo-8' carotenale;
              luteina;
              criptoxantina;
              violaxantina;
              zeaxantina,
          (tutte soltanto per pollame);
              citranaxantina (per galline ovaiole);
              cantaxantina  (per  volatili,  cani e gatti e salmoni e
          trote);
              astaxantina (per salmoni e trote).
             Gruppo B:
              blu patent V;
              verde acido brillante BS (verde lissaminico).
             Esso applica le seguenti norme comunitarie: direttiva n.
          85/429 ("Gazzetta Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.
          245/85),   recante  l'elenco  degli  additivi  ammessi  nei
          mangimi, in generale, modificata e integrata,  quanto  alle
          sostanze   coloranti,   dalle   direttive   numeri   85/525
          ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee  n.  310/86),
          87/552  ("Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee) n.
          336/87),  88/228  ("Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          europee  n.  101/88),  88/616  ("Gazzetta  Ufficiale" delle
          Comunita'  europee  n.  343/88)  e  n.   89/583  ("Gazzetta
          Ufficiale" delle Comunita' europee n. 325/89);
             (2)  Direttiva  23  ottobre  1962  ("Gazzetta Ufficiale"
          delle  Comunita'  europee  n.  115/1982),  sulle   sostanze
          coloranti   che   possono  essere  impiegate  nei  prodotti
          destinati  all'alimentazione  umana,  come   modificata   e
          integrata   dalle   direttive   numeri   65/469  ("Gazzetta
          Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.  178/65),  67/653
          ("Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee n. 263/67),
          68/419 ("Gazzetta Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n.
          309/68),   70/358  ("Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
          europee n.  157/70),  76/399  ("Gazzetta  Ufficiale"  delle
          Comunita'  europee n. 108/76), 78/144 ("Gazzetta Ufficiale"
          delle Comunita' europee n. 44/78), e, per quanto concerne i
          metodi  di  analisi,  81/712  ("Gazzetta  Ufficiale"  delle
          Comunita' europee n. 257/81).