Ai presidenti delle giunte regionali Ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessori regionali alla sanita' Agli assessori provinciali alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario e, per conoscenza: Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato repressione frodi Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna Il decreto 2 maggio 1985 (GUSO n. 136/1985) nel riportare l'elenco degli additivi ammessi nella preparazione dei mangini, stabilisce anche quali siano i coloranti consentiti, distinguendoli in tre gruppi di prodotti: A) carotenoidi e xantofille; B) sostanze coloranti in blu o in verde (con limitazioni diverse per mangimi destinati ad animali familiari e non); C) tutte le altre sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari. Il decreto in esame quindi elenca tutti i coloranti inclusi nelle lettere A) e B) e rinvia per quelli di cui al punto C) alle analoghe norme CEE, valide per gli alimenti per uso umano (1). Si elencano, in allegato, tutti i prodotti di cui al citato punto C), della parte V, del decreto 2 maggio 1985, desumendoli dalle vigenti norme comunitarie e che, naturalmente, non siano stati gia' compresi nei punti A) o B) (2). Occorre poi sottolineare che tali sostanze coloranti sono ammesse alle seguenti condizioni (direttiva n. 85/429, allegato I, parte F, punto 3): 1) in generale, nei mangimi destinati ad animali familiari, 2) e inoltre, in particolare, nei mangimi destinati ad altri animali, purche': derivati dalla trasformazione di cascami di prodotti alimentari, oppure provenienti da altre materie di base, ad eccezione dei cereali e delle farine di manioca, denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica, per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione. Com'e' ovvio valgono per tali sostanze coloranti le norme tecniche contenute nelle direttive CEE, citate in nota, concernenti la denominazione chimica, la descrizione, il metodo d'analisi ed i requisiti di purezza. Il direttore generale: BELLANI
(1) Decreto ministeriale 2 maggio 1985 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985) recante l'elenco degli additivi ammessi nei mangimi, modificato e integrato, quanto alle sostanze coloranti, dai decreti 3 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 66/86), 27 maggio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 200/87), 9 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 300/88), 15 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 15/89), 19 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 192/89) che include nella parte V, nei gruppi A e B, rispettivamente le seguenti sostanze: Gruppo A: capsantina; beta-apo-8' carotenale; luteina; criptoxantina; violaxantina; zeaxantina, (tutte soltanto per pollame); citranaxantina (per galline ovaiole); cantaxantina (per volatili, cani e gatti e salmoni e trote); astaxantina (per salmoni e trote). Gruppo B: blu patent V; verde acido brillante BS (verde lissaminico). Esso applica le seguenti norme comunitarie: direttiva n. 85/429 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 245/85), recante l'elenco degli additivi ammessi nei mangimi, in generale, modificata e integrata, quanto alle sostanze coloranti, dalle direttive numeri 85/525 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 310/86), 87/552 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee) n. 336/87), 88/228 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 101/88), 88/616 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 343/88) e n. 89/583 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 325/89); (2) Direttiva 23 ottobre 1962 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 115/1982), sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana, come modificata e integrata dalle direttive numeri 65/469 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 178/65), 67/653 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 263/67), 68/419 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 309/68), 70/358 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 157/70), 76/399 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 108/76), 78/144 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 44/78), e, per quanto concerne i metodi di analisi, 81/712 ("Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 257/81).