IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  i
problemi istituzionali;
  Visti  il  regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
  Visti  l'art.  16  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
ed  il  relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
  Vista   la   legge   22   luglio   1975,   n.  382,  recante  norme
sull'ordinamento  regionale  e  sull'organizzazione  della   pubblica
amministrazione;
  Visto  l'art.  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con il quale e' stato delegato  alle  regioni  a
statuto  ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative
ai distributori di carburanti;
  Visto  il  Piano  energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 10 agosto 1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del  18
settembre  1989,  recante  nuove  direttive  alle  regioni  a statuto
ordinario in materia di distribuzione automatica  di  carburanti  per
uso di autotrazione;
  Considerate    le   particolari   difficolta'   determinatesi   nel
rifornimento e nell'approvvigionamento  dei  carburanti  per  uso  di
autotrazione;
  Ritenuta   la  necessita'  di  adottare  una  specifica  disciplina
dell'orario di apertura dei distributori di  carburante  per  uso  di
autotrazione nei giorni 17 e 18 marzo 1990;
  In  conformita'  alla  deliberazione  adottata  dal  Consiglio  dei
Ministri nella riunione del 16 marzo 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 11 settembre 1989, di cui alle premesse, gli
impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione
possono svolgere servizio continuativo e ininterrotto dalle ore 0 del
giorno 17 marzo 1990 alle ore 24 del giorno 18 marzo 1990.
   Roma, addi' 16 marzo 1990
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
                      Il Ministro dell'industria
                   del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA
                 Il Ministro per gli affari regionali
                     ed i problemi istituzionali
                              MACCANICO
                              __________
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -    Il    R.D.L.   n.   1741/1933   reca:   "Disciplina
          dell'importazione, della lavorazione, del deposito e  della
          distribuzione degli olii minerali e dei carburanti".
             -   Il   R.D.   n.   1303/1934  reca:  "Regolamento  per
          l'esecuzione del regio decreto-legge 2  novembre  1933,  n.
          1741,  convertito  dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, che
          disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la
          distribuzione degli olii minerali e dei carburanti".
             -   Il   testo   dell'art.  16  del  D.L.  n.  745/1970,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034/1970, e'
          il seguente:
             "Art.  16.  - L'attivita' inerente alla installazione ed
          all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di
          carburanti  per  uso  di  autotrazione,  eccettuati  quelli
          utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta'  di
          amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed
          e' soggetta a concessione.  Resta  immutata  la  disciplina
          relativa   ai  depositi  di  distribuzione  dei  carburanti
          agevolati secondo le leggi  vigenti.        La  concessione
          sostituisce  la  licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926,
          n. 2174, e viene rilasciata  dal  prefetto  competente  per
          territorio  e,  per  la Valle d'Aosta, dal Presidente della
          Giunta regionale, sentito il parere  delle  amministrazioni
          pubbliche  interessate,  o,  per gli impianti da installare
          sulle  autostrade,  dal  Ministro   per   l'industria,   il
          commercio  e  l'artigianato, di concerto col Ministro per i
          lavori  pubblici,  Presidente  dell'A.N.A.S.,  sentito   il
          Ministro  per  le  finanze.      La concessione puo' essere
          accordata solo a soggetti  aventi  la  sperimentata  ovvero
          comprovabile  capacita'  tecnico-organizzativa ed economica
          necessaria a garantire  la  continuita'  e  la  regolarita'
          nell'espletamento  del  pubblico  servizio di distribuzione
          dei carburanti, ha durata di diciotto anni  e  puo'  essere
          rinnovata.     L'installazione o l'esercizio di impianti in
          mancanza di concessione sono puniti con  l'arresto  da  due
          mesi  a  due  anni  o  con  l'ammenda  da  lire  100.000  a
          1.000.000.     Il Ministro per l'industria, il commercio  e
          l'artigianato,  sulla  base  degli  indirizzi  fissati  dal
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          per  una  razionale  programmazione  degli investimenti nel
          settore su tutto  il  territorio  nazionale  e  sentito  il
          parere  delle  Regioni  e  di una commissione consultiva da
          istituire   presso   lo   stesso    Ministero,    determina
          annnualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per
          il rilascio ed il numero massimo  delle  nuove  concessioni
          che   possono   essere   rilasciate   nel  corso  dell'anno
          successivo.      L'esercizio  degli  impianti  esistenti  e
          funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata
          in vigore del presente decreto avra' termine,  salvo  nuova
          concessione,  allo  scadere  di  dodici  mesi  da tale data
          ovvero  del   periodo,   se   piu'   lungo,   fissato   nel
          provvedimento  originario  o,  in  mancanza,  di  quello di
          diciotto anni dalla  data  di  rilascio  del  provvedimento
          stesso.      La  concessione e' soggetta al pagamento delle
          tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134  della
          tabella  A  allegata al D.P.R. 1› marzo 1961, n. 121.     I
          titolari delle concessioni previste dal  presente  articolo
          possono  affidare  a  terzi  la  gestione degli impianti di
          distribuzione  di  carburanti,  con  contratti  aventi   ad
          oggetto  la  cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di
          distribuzione e delle attrezzature sia fisse che  mobili  e
          di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno
          in caso di mancato  rinnovo  della  concessione.  In  detti
          contratti  dovranno  prevedersi  il  diritto  del gestore a
          sospendere per  ferie  l'esercizio  dell'attivita'  per  un
          periodo  non  superiore  a  due  settimane consecutive ogni
          anno, il divieto per il  gestore  di  cedere  il  contratto
          d'uso  o  di  affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in
          cui il contratto si risolve di diritto ai  sensi  dell'art.
          1456  del  codice  civile  e  le  condizioni  alle quali e'
          consentita la continuazione del rapporto instaurato con  il
          gestore  o  con  i  familiari  del medesimo, in caso di suo
          decesso o interdizione.       Lo  stesso  contratto  dovra'
          prevedere   la  continuita'  della  gestione  nel  caso  di
          cessione e la preferenza nella gestione del nuovo  impianto
          nel   caso  di  revoca  nella  gestione  della  concessione
          relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza  di
          esercizio, prevista dall'art. 3 del D.L.  5 maggio 1957, n.
          271, convertito, con modificazioni, nella  legge  2  luglio
          1957,  n.  474,  e  successive  modificazioni,  deve essere
          intestata al  titolare  della  gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. Il titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  sono, agli effetti fiscali,
          solidamente responsabili per gli  obblighi  derivati  dalla
          gestione  dell'impianto  stesso.        La concessione puo'
          essere trasferita a terzi solo unitamente  alla  proprieta'
          del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorita'
          che ha rilasciato la concessione stessa.  Per  la  cessione
          delle  concessioni da parte di chi sia proprietario di piu'
          impianti  di  distribuzione  di  carburanti,   situati   in
          province   diverse,   l'autorizzazione   e'  accordata  dal
          Ministro per l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,
          sentito  il Ministro per le finanze.     I trasferimenti di
          impianti  per  la  distribuzione  dei  carburanti  da   una
          localita'  ad  un'altra  di  una  stessa  provincia possono
          essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al
          precedente  comma  secondo,  fermo restando il numero degli
          erogatori.     In caso  di  revoca  della  concessione  per
          motivi  di  pubblico  interesse,  il  concessionario  sara'
          indennizzato per il solo  valore  residuo  degli  impianti,
          salvo  che  il  concessionario medesimo non ottenga, su sua
          richiesta, che la concessione revocata sia  sostituita  con
          altra che l'amministrazione competente potra' rilasciare in
          aggiunta al numero massimo di concessioni fissato  a  norma
          del  precedente comma quinto.     Le norme per l'esecuzione
          del presente  articolo  saranno  emanate  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro per
          l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto  col
          Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.     Nelle localita'
          montane  o  delle  piccole isole costituenti centro abitato
          sprovvisto  di  impianto  di  distribuzione  automatica  di
          carburanti per autotrazione o in centri che distino piu' di
          quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche  vie,  dal
          prossimo   impianto  concesso,  puo'  essere  accordata  la
          concessione al  comune  che  ne  faccia  richiesta,  giusta
          deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi
          di controllo, ove nessuno  dei  concessionari  operanti  in
          provincia   chieda  la  concessione  entro  il  termine  di
          centottanta giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto".       Con riferimento
          all'articolo sopra riportato,  con  sentenza  n.   151/1972
          (Gazzetta  Ufficiale  n. 201/1972), la Corte costituzionale
          ha cosi' statuito:
             "Dichiara l'illegittimita' costituzionale:
               a)  dei  commi  2,  10,  11  dell'art.  16 del D.L. 26
          ottobre   1970,   n.    745,   riguardante    provvedimenti
          straordinari  per  la  ripresa  economica,  convertito, con
          modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella
          parte  in  cui  non attribuiscono alla Regione siciliana la
          competenza alla concessione di impianto e di esercizio  dei
          distributori   di  carburante  nell'ambito  del  territorio
          regionale, all'autorizzazione alla cessione di  concessioni
          da  parte  di chi sia proprietario di piu' impianti situati
          in   diverse   province   del   territorio   regionale   ed
          all'autorizzazione  ai  trasferimenti  di  impianti  da una
          localita' ad un'altra della stessa provincia;
               b)  del comma quinto dello stesso art. 16, nella parte
          in cui non prevede che la  Regione  siciliana  deve  essere
          sentita    dal    Comitato    interministeriale    per   la
          programmazione economica per  quanto  riguarda  l'interesse
          regionale  prima  di deliberare sugli indirizzi per i quali
          il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede
          che  la  Regione possa dettare, con effetto limitato al suo
          territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il  numero
          massimo   delle   nuove   concessioni  che  possono  essere
          accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto  dei
          criteri   stabiliti   dal   Ministro  per  l'industria,  il
          commercio e l'artigianato;
               c) del comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui
          non  prevede  la  competenza  della  Regione  siciliana  ad
          emanare  norme  esecutive  della  legge  statale  dirette a
          regolare il procedimento di cui alla  disposizione  stessa,
          con  riguardo  ai  compiti della Regione e limitatamente al
          territorio regionale.
             Dichiarata  non  fondata  la  questione  di legittimita'
          costituzionale dei commi 2 e 14 dello stesso art. 16, nella
          parte  in  cui rispettivamente si prevede la competenza del
          Ministro per l'industria, il commercio  e  l'artigianato  a
          rilasciare  concessioni  per  impianti  da installare sulle
          autostrade e si provvede per le localita' montane  o  delle
          piccole  isole  costituenti  centri  abitati  sprovvisti di
          impianti  di  distribuzione   automatica   di   carburanti;
          questione  proposta  in relazione agli articoli 14, lettera
          b), e 20 dello statuto  regionale  siciliano".        -  Il
          D.P.R. n. 1269/1971 reca: "Norme per l'esecuzione dell'art.
          16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
          riguardante la disciplina dei  distributori  automatici  di
          carburante  per  autotrazione".      - La legge n. 382/1975
          reca:   "Norme   sull'ordinamento   regionale    e    sulla
          organizzazione  della  pubblica  amministrazione".     - Il
          testo dell'art. 52  del  D.P.R.  n.  616/1z977  (Attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n. 382) e' il seguente:
             "Art.  52  (Attivita'  commerciali). - Ferme restando le
          funzioni gia' di competenza delle regioni e dei  comuni,  e
          nel  quadro  degli  indirizzi  determinati  dal Governo, e'
          delegato   alle   regioni   l'esercizio   delle    funzioni
          amministrative relative:
               a)  ai  distributori  di carburante, alle rivendite di
          giornali e di riviste, ai pubblici esercizi  di  vendita  e
          consumo di alimenti e bevande;
               b)  alla  vigilanza  sull'applicazione dei regolamenti
          comunali  in  materia  di   classificazione,   calibratura,
          tolleranza,   imballaggio   e  presentazione  dei  prodotti
          commercializzati;
               c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi
          sulla base delle norme di riforma del  sistema  dei  prezzi
          controllati  e comunque dal 1› gennaio 1979.     Le regioni
          possono  altresi'  svolgere  in   sede   locale   attivita'
          integrativa  in  tema  di promozione dell'associazionismo e
          della  cooperazione  nel  settore  del  commercio   nonche'
          assistenza  integrativa alle piccole e medie imprese sempre
          del settore del commercio".
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  12  del D.P.C.M. 11 settembre 1989
          (Nuove  direttive  alle  regioni  a  statuto  ordinario  in
          materia  di  distribuzione automatica di carburanti per uso
          di autotrazione) e' il seguente:
             "Art.  12 (Orario e turnazioni). - 1. Per l'espletamento
          del pubblico servizio della  distribuzione  dei  carburanti
          per   uso   di  autotrazione,  avuto  riguardo  ai  criteri
          stabiliti da ciascuna regione, l'orario minimo  settimanale
          di  apertura  degli  impianti  stradali di distribuzione di
          carburanti deve essere di cinquantadue ore.
             2. Rispetto al predetto tetto minimo la disciplina degli
          orari addizionali e il relativo margine per i gestori, sono
          rimessi   agli   accordi   fra   i   concessionari   e   le
          organizzazioni dei gestori piu' rappresentative  a  livello
          nazionale.
             3.  In  ogni  caso  dovra'  essere  garantito in maniera
          adeguata il pubblico servizio anche nei  giorni  festivi  e
          nel   periodo   notturno.  In  tale  quadro  potra'  essere
          considerata la possibilita' di spostare il turno di  riposo
          del sabato ad una giornata infrasettimanale.
             4.  Gli  impianti  situati sulle autostrade, nonche' sui
          raccordi e sulle tangenziali e le attrezzature provviste di
          self-service  pre-pagamento, svolgono servizio continuativo
          e ininterrotto".