IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Visti l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale e' stato delegato alle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti; Visto il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione; Considerate le particolari difficolta' determinatesi nel rifornimento e nell'approvvigionamento dei carburanti per uso di autotrazione; Ritenuta la necessita' di adottare una specifica disciplina dell'orario di apertura dei distributori di carburante per uso di autotrazione nei giorni 17 e 18 marzo 1990; In conformita' alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 marzo 1990; Decreta: Art. 1. 1. In deroga all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1989, di cui alle premesse, gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione possono svolgere servizio continuativo e ininterrotto dalle ore 0 del giorno 17 marzo 1990 alle ore 24 del giorno 18 marzo 1990. Roma, addi' 16 marzo 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali MACCANICO __________
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il R.D.L. n. 1741/1933 reca: "Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti". - Il R.D. n. 1303/1934 reca: "Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti". - Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034/1970, e' il seguente: "Art. 16. - L'attivita' inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti. La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze. La concessione puo' essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacita' tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annnualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo. L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avra' termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se piu' lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso. La concessione e' soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121. I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali e' consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione. Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso. La concessione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprieta' del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione e' accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze. I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sara' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potra' rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle localita' montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino piu' di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, puo' essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Con riferimento all'articolo sopra riportato, con sentenza n. 151/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 201/1972), la Corte costituzionale ha cosi' statuito: "Dichiara l'illegittimita' costituzionale: a) dei commi 2, 10, 11 dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, riguardante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuiscono alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti situati in diverse province del territorio regionale ed all'autorizzazione ai trasferimenti di impianti da una localita' ad un'altra della stessa provincia; b) del comma quinto dello stesso art. 16, nella parte in cui non prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza, e nella parte in cui non prevede che la Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; c) del comma 13 del citato art. 16, nella parte in cui non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale. Dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dei commi 2 e 14 dello stesso art. 16, nella parte in cui rispettivamente si prevede la competenza del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato a rilasciare concessioni per impianti da installare sulle autostrade e si provvede per le localita' montane o delle piccole isole costituenti centri abitati sprovvisti di impianti di distribuzione automatica di carburanti; questione proposta in relazione agli articoli 14, lettera b), e 20 dello statuto regionale siciliano". - Il D.P.R. n. 1269/1971 reca: "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione". - La legge n. 382/1975 reca: "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione". - Il testo dell'art. 52 del D.P.R. n. 616/1z977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e' il seguente: "Art. 52 (Attivita' commerciali). - Ferme restando le funzioni gia' di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, e' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative: a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; b) alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunali in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati; c) all'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979. Le regioni possono altresi' svolgere in sede locale attivita' integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonche' assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del commercio". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 12 del D.P.C.M. 11 settembre 1989 (Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione) e' il seguente: "Art. 12 (Orario e turnazioni). - 1. Per l'espletamento del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, avuto riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere di cinquantadue ore. 2. Rispetto al predetto tetto minimo la disciplina degli orari addizionali e il relativo margine per i gestori, sono rimessi agli accordi fra i concessionari e le organizzazioni dei gestori piu' rappresentative a livello nazionale. 3. In ogni caso dovra' essere garantito in maniera adeguata il pubblico servizio anche nei giorni festivi e nel periodo notturno. In tale quadro potra' essere considerata la possibilita' di spostare il turno di riposo del sabato ad una giornata infrasettimanale. 4. Gli impianti situati sulle autostrade, nonche' sui raccordi e sulle tangenziali e le attrezzature provviste di self-service pre-pagamento, svolgono servizio continuativo e ininterrotto".