IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Vista  la  legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla
predetta legge n. 615;
  Vista  la  legge  31  marzo  1976,  n. 124, contenente norme per la
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi  e  modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320;
  Visto  che  l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio
di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini e
bufalini  infetti  di  tubercolosi  e  di  brucellosi e degli ovini e
caprini infetti di brucellosi;
  Vista  la  legge  2  giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954
riguardante il regolamento di polizia veterinaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  237  del  17  settembre  1968),  e  successive
modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennita' di
abbattimento dei bovini e bufalini infetti;
  Visto   il   decreto   ministeriale  30  maggio  1989,  concernente
l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981,  n.  296,  per
l'anno 1988;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del  26  settembre  1985),  concernente  il
piano  nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti
bovini dalla leucosi bovina enzootica;
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  228 del 1› ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Considerato   che  le  spese  relative  alla  corresponsione  delle
indennita' di cui trattasi gravano sugli  stanziamenti  previsti  dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto  che  occorre  procedere  all'adeguamento  per l'anno 1989
della misura dell'indennita' di abbattimento degli animali infetti da
tubercolosi,   brucellosi,  leucosi  enzootica  dei  bovini  e  dalla
brucellosi degli ovini e caprini;
  Visto  il  parere  espresso  dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con il telegramma n. 21201/1133 del 6 aprile 1989 concernente
l'adeguamento  dell'indennita'  di  abbattimento di bovini ed ovini e
caprini e le variazioni nelle quotazioni  di  mercato  degli  animali
iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;
  Sentito  il  parere  della  commissione  prevista dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso  nella  seduta  del  2  maggio
1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   misura   massima   dell'indennita'   di  abbattimento  da
corrispondere ai proprietari dei  bovini  e  bufalini  abbattuti  nel
corso  dell'anno 1989 perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e
da leucosi enzootica dei bovini  e'  stabilita  a  decorrere  dal  1›
gennaio 1989 in L. 465.000 a capo.
  2.   La   misura   massima   dell'indennita'   di  abbattimento  da
corrispondere per bovini e bufalini quando  le  carni  ed  i  visceri
debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1›
gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno  1989,  in
L. 852.000 a capo.
  3.  La  misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo,
negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.
  4.  Nell'allegata tabella sono fissate le indennita' per categoria,
eta' e sesso dei capi  della  specie  bovina  e  bufalina  infetti  e
abbattuti o abbattuti e distrutti.