1) Integrazione alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, concernente l'attivita' circense. a) Al comma 3 dell'art. 5 della circolare sopramenzionata dopo la parola "infrazione" e' aggiunta la seguente: "in materia". b) Al comma 1 dell'art. 6 della circolare suddetta, dopo le parole "in possesso di autorizzazione ministeriale" sono inserite le seguenti: "da almeno tre anni". 2) Integrazioni alla circolare 27 settembre 1989, n. 4803/TB30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1989, concernente l'attivita' di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento. a) L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 della circolare sopramenzionata e' sostituito dai seguenti: "Il parco deve essere in attivita' per un periodo minimo di 50 giorni lavorativi per anno solare. L'attivita' puo' essere svolta anche in piu' comuni purche' in ciascuno di essi il parco si trattenga per almeno 15 giorni lavorativi. Non e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento per l'allestimento di complessi attrazionistici in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali". b) Al comma 1, lettera d) dell'art. 11 della sopracitata circolare, dopo le parole "o da almeno tre di essi" sono aggiunte le seguenti: "scelti dagli esercenti partecipanti medesimi". c) Al comma 1 dell'art. 13 della suddetta circolare, dopo le parole "in possesso di autorizzazione ministeriale" sono inserite le seguenti: "da almeno due anni". d) Al comma 3 del predetto art. 13 e' aggiunto il seguente comma 3- bis: "limitatamente ai casi di evento fortuito consistente nell'incendio di attrezzature o impianti, originale o copia autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno ad un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata o distrutta". 3) Le disposizioni della presente circolare concernenti gli eventi fortuiti si riferiscono agli eventi che si verificheranno dal 1 luglio c.a. Il Ministro: TOGNOLI