1)  Integrazione  alla  circolare  27 settembre 1989, n. 4804/TB30,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989, concernente
l'attivita' circense.
    a) Al comma 3 dell'art. 5 della circolare sopramenzionata dopo la
parola "infrazione" e' aggiunta la seguente: "in materia".
    b)  Al  comma  1  dell'art.  6  della circolare suddetta, dopo le
parole "in possesso di autorizzazione ministeriale" sono inserite  le
seguenti: "da almeno tre anni".
  2)  Integrazioni  alla  circolare  27 settembre 1989, n. 4803/TB30,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1989, concernente
l'attivita' di spettacolo viaggiante ed i parchi di divertimento.
    a)  L'ultimo  periodo  del  comma  2  dell'art. 9 della circolare
sopramenzionata e' sostituito dai seguenti:
"Il parco deve essere in attivita' per un periodo minimo di 50 giorni
lavorativi per anno solare. L'attivita' puo' essere svolta  anche  in
piu'  comuni  purche'  in  ciascuno di essi il parco si trattenga per
almeno 15 giorni lavorativi.
  Non  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'esercizio  di  parchi  di
divertimento  per  l'allestimento  di  complessi  attrazionistici  in
occasione di fiere, sagre e feste tradizionali".
    b)  Al  comma  1,  lettera  d)  dell'art.  11  della  sopracitata
circolare, dopo le parole "o da almeno tre di essi" sono aggiunte  le
seguenti: "scelti dagli esercenti partecipanti medesimi".
    c)  Al  comma  1  dell'art.  13 della suddetta circolare, dopo le
parole "in possesso di autorizzazione ministeriale" sono inserite  le
seguenti: "da almeno due anni".
    d)  Al comma 3 del predetto art. 13 e' aggiunto il seguente comma
3-  bis:  "limitatamente  ai  casi  di  evento  fortuito  consistente
nell'incendio   di   attrezzature   o  impianti,  originale  o  copia
autenticata di una polizza di assicurazione per un valore pari almeno
ad  un quarto di quello dell'impianto o dell'attrezzatura danneggiata
o distrutta".
  3)  Le disposizioni della presente circolare concernenti gli eventi
fortuiti si riferiscono agli eventi  che  si  verificheranno  dal  1›
luglio c.a.
                                                 Il Ministro: TOGNOLI