IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, contenente  norme  per  la  repressione  delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 febbraio 1988, n. 40, relativo
alle norme concernenti l'impiego dei contenitori  alternativi  per  i
"vini da tavola" ed i "vini frizzanti";
  Visti   i   risultati   della  sperimentazione  effettuata  da  una
commissione di esperti costituita  da  rappresentanti  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  del  Ministero  della  sanita',
nonche'  di  istituti  di  sperimentazione   agraria,   dell'Istituto
superiore  di  sanita'  ed istituti universitari specializzati, sulla
possibilita' di confezionare i "vini da tavola" ed i "vini frizzanti"
in  materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
  Ritenuto   necessario   proseguire   nella  sperimentazione  per  i
contenitori di materiale  plastico  e  di  metallo,  per  un  periodo
superiore  a  quello  indicato  nel  citato  decreto  ministeriale 11
febbraio 1988, n. 40;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  data  del 31 dicembre 1989 prevista nell'art. 2 del decreto
ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, entro la quale  possono  essere
posti in commercio i "vini da tavola" cosi' definiti dall'allegato I,
punto 13, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio  del  16  marzo
1987,  esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., in contenitori di materiale
diversi  da  quelli  previsti  dall'art.   1   del   citato   decreto
ministeriale,   costituiti   da   materiale   plastico  eventualmente
racchiuso in un  involucro  di  altro  materiale  o  di  metallo,  e'
prorogata al 31 dicembre 1990.