IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, relativo alle norme concernenti l'impiego dei contenitori alternativi per i "vini da tavola" ed i "vini frizzanti"; Visti i risultati della sperimentazione effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanita', nonche' di istituti di sperimentazione agraria, dell'Istituto superiore di sanita' ed istituti universitari specializzati, sulla possibilita' di confezionare i "vini da tavola" ed i "vini frizzanti" in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Ritenuto necessario proseguire nella sperimentazione per i contenitori di materiale plastico e di metallo, per un periodo superiore a quello indicato nel citato decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40; Decreta: Art. 1. 1. La data del 31 dicembre 1989 prevista nell'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, entro la quale possono essere posti in commercio i "vini da tavola" cosi' definiti dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., in contenitori di materiale diversi da quelli previsti dall'art. 1 del citato decreto ministeriale, costituiti da materiale plastico eventualmente racchiuso in un involucro di altro materiale o di metallo, e' prorogata al 31 dicembre 1990.