Si comunica che le domande di autorizzazione automatica per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi, immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri, dovranno, dalla data di pubblicazione della presente circolare, essere presentate con le seguenti modalita': le domande redatte ai sensi della normativa vigente, preferibilmente sui moduli di importazione reperibili presso le camere di commercio, corredati da apposita scheda per il lettore ottico, dovranno contenere tutti gli elementi dello schema di domanda dell'allegato alla presente circolare (*), nonche' la seguente frase: "la suddetta importazione puo' essere effettuata a condizione che la merce risulti in libera pratica nei Paesi CEE e sia scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria". -------------------------- (*) Ove la domanda venga redatta su modulo, i dati di cui all'allegato potranno essere forniti su foglio a parte, debitamente firmato. Qualora la commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso in base all'art. 115 del Trattato, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa commissione, si terra' conto per ciascun prodotto del numero delle ditte richiedenti qualunque sia il numero delle domande presentate da ciascuna ditta; la ripartizione, ferme restando le modalita' particolari eventualmente previste per prodotti specifici (es. autovetture, banane), sara' effettuata con i seguenti criteri: 30% in parti uguali tra tutti i richiedenti che hanno avanzato regolare domanda nei termini previsti dalla decisione CEE; 30% in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta; 40% in proporzione alle importazioni in libera pratica dei prodotti cui si riferisce la domanda, effettuate nel triennio precedente la domanda stessa. A tal fine le domande d'importazione per tutti i settori merceologici, con esclusione del settore tessile, dovranno contenere i dati relativi all'IVA ed alle importazioni pregresse, come specificato nello schema di domanda di cui all'allegato A. Le domande relative alle importazioni del settore tessile dovranno comunque contenere gli elementi di cui allo schema di domanda di cui all'allegato B, facilmente inseribili sul modulo di importazione. Qualora anche per un prodotto del settore tessile si debba procedere ad una ripartizione di quota, il competente ufficio provvedera' a richiedere alle ditte interessate gli elementi relativi all'IVA ed alle importazioni pregresse di cui all'allegato A. Tutte le domande presentate per qualsiasi prodotto - a pena di irricevibilita' - devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o della societa'. Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nella domanda, che dovra' comunque essere inviato entro e non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il divieto di cessione delle autorizzazioni e' disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495. Le suddette autorizzazioni saranno rilasciate con validita' di tre mesi dalla data di rilascio, sempre che siano stati forniti elementi di prova circa l'immissione in libera pratica dei prodotti, di cui trattasi e con validita' un mese, se i prodotti non sono ancora in libera pratica alla data in cui la domanda di importazione e' stata inoltrata o se gli elementi di prova non possono essere forniti alla stessa data. In via particolare, la validita' delle autorizzazioni potra' discostarsi dai periodi sopra indicati, qualora la stessa venga espressamente fissata nella decisione della CEE relativa al singolo prodotto di cui si stabilisce il quantitativo da ripartire fra i richiedenti. Le richieste di modifica o proroga non saranno di regola accolte. La circolare n. 45 del 25 giugno 1987 e' abrogata. Il Ministro: RUGGIERO