Si  comunica  che  le  domande  di  autorizzazione  automatica  per
l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi  terzi,  immessi
in  libera pratica comunitaria in altri Stati membri, dovranno, dalla
data di pubblicazione della presente circolare, essere presentate con
le seguenti modalita':
   le   domande   redatte   ai   sensi   della   normativa   vigente,
preferibilmente sui  moduli  di  importazione  reperibili  presso  le
camere  di  commercio,  corredati  da  apposita scheda per il lettore
ottico, dovranno contenere tutti gli elementi dello schema di domanda
dell'allegato alla presente circolare (*), nonche' la seguente frase:
"la suddetta importazione puo' essere effettuata a condizione che  la
merce  risulti  in  libera  pratica  nei  Paesi CEE e sia scortata da
documenti attestanti la posizione comunitaria".
--------------------------
             (*)  Ove  la  domanda venga redatta su modulo, i dati di
          cui all'allegato potranno essere forniti su foglio a parte,
          debitamente firmato.
  Qualora la commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso
in base all'art. 115 del  Trattato,  stabilisca  che  un  determinato
quantitativo  di  prodotti  debba  comunque  essere importato, per la
ripartizione di  detto  quantitativo,  fatte  salve  le  disposizioni
previste  dalla  stessa  commissione,  si  terra'  conto  per ciascun
prodotto del numero delle ditte richiedenti qualunque sia  il  numero
delle  domande  presentate  da ciascuna ditta; la ripartizione, ferme
restando le modalita' particolari eventualmente previste per prodotti
specifici  (es. autovetture, banane), sara' effettuata con i seguenti
criteri:
   30%  in  parti  uguali  tra tutti i richiedenti che hanno avanzato
regolare domanda nei termini previsti dalla decisione CEE;
   30%  in  proporzione  all'ammontare  IVA  relativo alle operazioni
imponibili, con esclusivo riferimento alle aliquote  della  merce  di
cui si tratta;
   40%  in  proporzione  alle  importazioni  in  libera  pratica  dei
prodotti  cui  si  riferisce  la  domanda,  effettuate  nel  triennio
precedente la domanda stessa.
  A   tal   fine  le  domande  d'importazione  per  tutti  i  settori
merceologici, con esclusione del settore tessile, dovranno  contenere
i   dati  relativi  all'IVA  ed  alle  importazioni  pregresse,  come
specificato nello schema di domanda di cui all'allegato A.
  Le  domande relative alle importazioni del settore tessile dovranno
comunque contenere gli elementi di cui allo schema di domanda di  cui
all'allegato B, facilmente inseribili sul modulo di importazione.
  Qualora  anche  per  un  prodotto  del  settore  tessile  si  debba
procedere  ad  una  ripartizione  di  quota,  il  competente  ufficio
provvedera' a richiedere alle ditte interessate gli elementi relativi
all'IVA ed alle importazioni pregresse di cui all'allegato A.
  Tutte  le  domande  presentate  per  qualsiasi prodotto - a pena di
irricevibilita'   -   devono   essere   sottoscritte    dal    legale
rappresentante della ditta o della societa'.
  Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere la documentazione
originale relativa a quanto  dichiarato  nella  domanda,  che  dovra'
comunque  essere inviato entro e non oltre i trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta.
  Il  divieto  di cessione delle autorizzazioni e' disciplinato dagli
articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio  1926,  n.  1923,
convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495.
  Le  suddette autorizzazioni saranno rilasciate con validita' di tre
mesi dalla data di rilascio, sempre che siano stati forniti  elementi
di  prova  circa  l'immissione in libera pratica dei prodotti, di cui
trattasi e con validita' un mese, se i prodotti non  sono  ancora  in
libera  pratica  alla data in cui la domanda di importazione e' stata
inoltrata o se gli elementi di prova non possono essere forniti  alla
stessa data.
  In  via  particolare,  la  validita'  delle  autorizzazioni  potra'
discostarsi dai periodi  sopra  indicati,  qualora  la  stessa  venga
espressamente  fissata  nella decisione della CEE relativa al singolo
prodotto di cui si stabilisce il  quantitativo  da  ripartire  fra  i
richiedenti.
  Le richieste di modifica o proroga non saranno di regola accolte.
  La circolare n. 45 del 25 giugno 1987 e' abrogata.
                                                Il Ministro: RUGGIERO