IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
   Vista  la  legge  10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su
strada di merci pericolose;
   Vista  la  legge  12  agosto  1962, n. 1839, con la quale e' stato
ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale  di
merci pericolose su strada A.D.R.;
   Visto   il   testo   unico  delle  norme  sulla  disciplina  della
circolazione stradale approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393  ed il relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica  del
30 giugno 1959, n. 420, e successive modifiche;
   Visto  il  decreto interministeriale 8 agosto 1980 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre
1980),  concernente  il  trasporto  su  strada  di  merci  pericolose
mediante cisterne;
   Visto  il  testo aggiornato degli allegati A e B dell'A.D.R. sopra
citato, di cui al supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  51  del  28
febbraio 1985;
   Visti  gli  emendamenti agli allegati A e B dell'A.D.R., di cui al
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  16
settembre 1985;
   Visti  gli  emendamenti agli allegati A e B dell'A.D.R., di cui al
supplemento straordinario n. 124 del 28  maggio  1988  alla  Gazzetta
Ufficiale;
   Considerato che l'evoluzione della normativa internazionale A.D.R.
concernente il  trasporto  di  merci  pericolose  in  cisterne  rende
necessario l'allineamento ad essa di quella nazionale;
   Considerato  altresi'  che  l'elevato  numero  di merci pericolose
attualmente ammesse al trasporto in cisterne e la loro  modalita'  di
classificazione  e  di  trasporto  rendono  necessaria  l'adozione di
provvedimenti normativi che consentano il trasporto delle medesime in
condizioni di sempre maggiore sicurezza;
   Ritenuta  pertanto  la  necessita' di disciplinare taluni obblighi
particolari  delle  ditte  costruttrici  di  cisterne,  delle   ditte
caricatrici e delle imprese di trasporto;
   Sentito  il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11
del citato decreto interministeriale 8 agosto 1980;
   Considerato  che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio
1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza  del  trasporto
delle  merci  pericolose  che  presentano pericolo di esplosione o di
incendio, devono essere stabilite con il  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;
                               Decreta:
                               Art. 1.
   Le  presenti  disposizioni  si  applicano  alle  merci  pericolose
ammesse al trasporto su strada in cisterne - quali definite  all'art.
1 della legge n. 579 del 10 luglio 1970 ed appartenenti alle seguenti
classi:
    classe 3 - materie liquide infiammabili;
    classe 4.1 - materie solide infiammabili;
    classe 4.2 - materie soggette all'accensione spontanea;
    classe  4.3  -  materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas
infiammabili;
    classe 5.1 - materie comburenti;
    classe 5.2 - perossidi organici.