IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di merci pericolose; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada A.D.R.; Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1959, n. 420, e successive modifiche; Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980), concernente il trasporto su strada di merci pericolose mediante cisterne; Visto il testo aggiornato degli allegati A e B dell'A.D.R. sopra citato, di cui al supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985; Visti gli emendamenti agli allegati A e B dell'A.D.R., di cui al supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1985; Visti gli emendamenti agli allegati A e B dell'A.D.R., di cui al supplemento straordinario n. 124 del 28 maggio 1988 alla Gazzetta Ufficiale; Considerato che l'evoluzione della normativa internazionale A.D.R. concernente il trasporto di merci pericolose in cisterne rende necessario l'allineamento ad essa di quella nazionale; Considerato altresi' che l'elevato numero di merci pericolose attualmente ammesse al trasporto in cisterne e la loro modalita' di classificazione e di trasporto rendono necessaria l'adozione di provvedimenti normativi che consentano il trasporto delle medesime in condizioni di sempre maggiore sicurezza; Ritenuta pertanto la necessita' di disciplinare taluni obblighi particolari delle ditte costruttrici di cisterne, delle ditte caricatrici e delle imprese di trasporto; Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11 del citato decreto interministeriale 8 agosto 1980; Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose che presentano pericolo di esplosione o di incendio, devono essere stabilite con il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno; Decreta: Art. 1. Le presenti disposizioni si applicano alle merci pericolose ammesse al trasporto su strada in cisterne - quali definite all'art. 1 della legge n. 579 del 10 luglio 1970 ed appartenenti alle seguenti classi: classe 3 - materie liquide infiammabili; classe 4.1 - materie solide infiammabili; classe 4.2 - materie soggette all'accensione spontanea; classe 4.3 - materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili; classe 5.1 - materie comburenti; classe 5.2 - perossidi organici.