IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;
  Visto  il  regolamento d'esecuzione della suddetta legge n. 963/65,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639;
  Considerato che nei compartimenti da Rimini a Trieste e' tradizione
esercitare la pesca delle seppie con il sistema  a  strascico,  tanto
che essa ha assunto nel tempo dimensioni economicamente e socialmente
rilevanti;
  Considerato, inoltre, la caratteristica migratoria della specie che
temporaneamente risulta presente sottocosta nel periodo primaverile;
  Visto l'art. 111 del regolamento n. 1639/68 che fa divieto di usare
le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondita'  delle
acque  sia  inferiore  a  50  metri  entro le tre miglia marine dalla
costa;
  Ritenuto   indispensabile   ed   urgente  dar  corso  all'ulteriore
incentivazione  dell'economia  peschereccia  delle  zone  interessate
all'abnorme fenomeno di mucillagine algale dello scorso anno;
  Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed
il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nei  compartimenti  marittimi  da  Rimini a Trieste, nel periodo 1›
aprile-15 giugno, e' autorizzata la pesca delle seppie con il sistema
a  strascico  entro  le  tre  miglia  dalla costa ad una distanza non
inferiore ai 600 metri per i compartimenti di Venezia e Chioggia e  a
1,5  miglia  per  i  compartimenti  di  Rimini, Ravenna, Monfalcone e
Trieste.