IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge; Visto il regolamento d'esecuzione della suddetta legge n. 963/65, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Considerato che nei compartimenti da Rimini a Trieste e' tradizione esercitare la pesca delle seppie con il sistema a strascico, tanto che essa ha assunto nel tempo dimensioni economicamente e socialmente rilevanti; Considerato, inoltre, la caratteristica migratoria della specie che temporaneamente risulta presente sottocosta nel periodo primaverile; Visto l'art. 111 del regolamento n. 1639/68 che fa divieto di usare le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondita' delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa; Ritenuto indispensabile ed urgente dar corso all'ulteriore incentivazione dell'economia peschereccia delle zone interessate all'abnorme fenomeno di mucillagine algale dello scorso anno; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche marine; Decreta: Art. 1. Nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste, nel periodo 1 aprile-15 giugno, e' autorizzata la pesca delle seppie con il sistema a strascico entro le tre miglia dalla costa ad una distanza non inferiore ai 600 metri per i compartimenti di Venezia e Chioggia e a 1,5 miglia per i compartimenti di Rimini, Ravenna, Monfalcone e Trieste.